mmobili locati alle Asd con esenzione Imu
Gode dell’esenzione da Imu anche l’immobile che, di proprietà di una società, venga concesso in locazione a una società sportiva dilettantistica, soggetto che, come ente non commerciale, pur non coincidente col soggetto locatore, lo destina a finalità assistenziali o sportive meritevoli di esenzione. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio nella sentenza n. 255/17/2022 depositata in segreteria il 20 gennaio scorso.
Il giudizio riguardava l’impugnazione proposta da parte di una srl a due avvisi di accertamento Imu per gli anni 2012 e 2013 riguardanti imposta dovuta su un complesso immobiliare in Roma.
I giudici di prime cure, la cui sentenza veniva impugnata dalla società, pur avendo riconosciuto la stessa come proprietaria dei beni immobili assoggettati, non avevano riconosciuto debita rilevanza, a fini agevolativi, al fatto che quegli stessi locali erano stati concessi in locazione dalla contribuente a un’altra società che, a differenza della locatrice, esercitava attività sportiva dilettantistica. In altre parole, la Ctp aveva ritenuto non rilevante la destinazione in concreto impressa sul bene dalla locataria e, dunque, non aveva riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione stabilita dall’art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs n. 504/1997.
Diverso è stato, però, l’avviso del collegio regionale, il quale, su appello della srl, ha invece riconosciuto l’agevolazione in parola. Quest’ultima è stabilita dall’art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs n. 504/1997, agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Ciò vale (cfr. Cass. n. 1065/2020) anche se l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. È dunque superabile la necessaria coincidenza fra possessore e utilizzatore nel caso in cui un immobile venga dato in comodato fra due enti che presentano identità di finalità istituzionali e fra i quali esiste un rapporto di stretta strumentalità, tale da far ravvisare una «compenetrazione» tra di essi e da configurarli come realizzatori di una medesima «architettura strutturale», come accaduto nel caso di specie.
Benito Fuoco
(…) Il primo giudice ha affermato che: a) il soggetto passivo del tributo è la P. srl in quanto proprietaria del bene; b) essendo intercorso un contratto di locazione tra la P. srl, proprietaria del bene, e la D. P. srl, la destinazione in concreto impressa al bene dalla locataria è irrilevante. Ossia avrebbe avuto rilevanza solo la circostanza che la società ricorrente fosse stata anche soggetto esercente attività sportiva dilettantistica. Mentre il fatto che la esercita la locataria non è rilevante (…) l’appello è fondato;
la società appellante è proprietaria del complesso immobiliare adibito a Circolo sportivo, sito in Roma via (…) e nel 1998, una volta realizzati i manufatti, lo ha dato in locazione alla D. P. srl, società costituita dagli stessi imprenditori della costruttrice, la quale poi nel 2003 diventava società sportiva dilettantistica;
ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs n. 504/1997, nel testo vigente ratione temporis e come modificato dall’art. 91-bis, comma 1, del dl n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012, «Sono esenti dall’imposta: i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive…»; ciò premesso, l’esenzione in materia di Ici può essere riconosciuta se l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. Infatti, la Cassazione (sez. trib., 18 dicembre 2015, n. 25508; nello stesso senso anche questa Commissione, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1065 e sez. XI, 27 aprile 2018, 2696) ha confermato la possibilità della deroga alla regola della coincidenza fra possessore e utilizzatore nel caso in cui un immobile venga dato in comodato fra due enti che presentano identità di finalità istituzionali e fra i quali esiste un rapporto di stretta strumentalità, tale da far ravvisare una «compenetrazione» tra di essi e da configurarli come realizzatori di una medesima «architettura strutturale»;
le condizioni da ultimo indicate sono tutte riconoscibili nella fattispecie per cui è causa, con la conseguente applicazione dell’invocata esenzione;
l’appello, pertanto, deve essere accolto (…).
fonte italiaoggi

