Tari più alta per il B&B Produce più rifiuti di un’abitazione
Tariffa maggiorata anche se l’immobile non cambia la classificazione catastale
Legittimo l’avviso di pagamento Tari inviato a un bed and breakfast con applicazione della tariffa maggiorata riservata alle attività alberghiere. La sentenza della Cassazione 15545/2022 depositata ieri conferma il principio e riconosce le ragioni della commissione tributaria regionale della Campania, riaprendo il dibattito sull’argomento in un quadro normativo di regolamentazione del settore che è diverso da regione a regione, ma presenta aspetti comuni in termini di tassazione.
A rivolgersi alla Suprema corte il titolare di un B&B campano che contestava la maggiorazione applicata alla Tari 2017 , dal Comune in cui era situata la struttura, rilevando la diversità tra l’attività di B&bBe quella alberghiera.
Non così la Ctr campana secondo la quale i Comuni possono stabilire particolari tariffe per la Tari delle unità immobiliari adibite a B&B, considerato che l’attività in questione dà luogo all’ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti superiore rispetto all’utenza residenziale.
Per il titolare dell’esercizio erano violati la legge regionale campana 5/2001 e il regolamento comunale. Motivo infondato secondo la Cassazione per la quale l’attività di affitta camere e B&B presenta invece natura analoga a quella alberghiera seppur si differenzi per le dimensioni più modeste.
Citando Cassazione 109/2016 la Suprema corte ritiene le attività di affittacamere, B&B e alberghiera del tutto sovrapponibili.
L’attività – scrive la Corte – richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto di utenze quali luce, acqua e gas, ma anche la prestazione di servizi personali, quali le pulizie e la fornitura di biancheria (analogamente Cassazione 21562/2020; Cassazione 704/2015; Cassazione 26087/2010; Cassazione 17167/2002).
Per la Cassazione occorre verificare le modalità di svolgimento dell’attività di B&B, ovvero la qualità e quantità di rifiuti prodotti e non la destinazione d’uso dell’immobile.
L’accoglienza ricettiva svolta dai privati, anche in via occasionale o saltuaria senza alcun carattere di imprenditorialità, comunque porta – scrivono i giudici di legittimità – a una produzione suppletiva di rifiuti, pertanto i Comuni possono applicare tariffe differenziate per l’uso che dell’immobile si fa, a prescindere dalla sua destinazione catastale. Non è necessaria la denuncia di variazione d’uso dell’appartamento, ma, come anche la Corte di Giustizia Ue sancisce (C-254/08, è legittima la tariffa calcolata in base alla stima del volume di rifiuti generato.
fonte sole24h

