LA PROLIFERAZIONE DI DISPOSIZIONE HA CREATO DISCIPLINE DIFFERENZIATE PER I DUE BONUS
Cessione crediti in ordine sparso
Cessione dei crediti d’imposta ad assetto variabile. È possibile, con riferimento ai bonus edilizi, optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Nell’ambito dei crediti maturati dalle imprese energivore è possibile eseguire la cessione, solo per intero, a favore di istituti di credito o di altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Questa è, in estrema sintesi, la situazione che si è venuta a creare dopo una numerosa proliferazione di disposizioni che hanno, di volta in volta, modificato in particolare l’art. 121 del dl 34/2020 (l.77/2020). Dopo le recenti modifiche, i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi ceduti alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti anche frazionati per singola annualità, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l’intero credito; nel corso di un recente convegno, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha precisato che i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi ceduti, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti, anche frazionati per singola annualità, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l’intero credito. Pertanto, in presenza di un credito complessivo detraibile in più anni, a ognuno di quegli anni viene attribuito un codice ulteriore e lo stesso può essere ceduto a soggetti differenti, senza necessariamente trovare un acquirente che se lo compri tutto. È possibile trovare soggetti diversi, ciascuno dei quali prende una frazione, ma il frazionamento si riferisce alla singola annualità senza che possa essere eseguita un’ulteriore suddivisione in frazioni più ridotte; è stato precisato che nel momento in cui il credito viene immesso nel sistema e, quindi, lo stesso risulta ceduto e a sua volta cedibile, può essere ceduto con singoli codici univoci relativi alle singole annualità a cui si riferisce. Peraltro, è opportuno rilevare che sussiste una evidente difficoltà interpretativa in esito alle modifiche normative che sono intervenute nei primi mesi del 2022; prima la cessione era libera e il problema non sussisteva. Nell’ambito dello sconto in fattura, la prima cessione è da ritenersi libera, ovvero senza vincoli; per esempio, il committente esegue dei lavori edilizi per i quali è possibile fruire della detrazione maggiorata del 110% per efficientamento energetico, lo stesso committente può cedere il credito all’impresa e/o professionista che ha eseguito i lavori e le prestazioni collegate. La seconda e la terza cessione, invece, sono vincolate con la conseguenza che se l’impresa realizzatrice ha acquistato il credito (la detrazione del committente), la stessa può essere ceduta soltanto a uno dei soggetti qualificati, che a sua volta può cedere soltanto a uno dei soggetti qualificati, fermo restando l’ulteriore modifica per consentire una quarta cessione dedicata da parte dei soggetti vigilati. Se l’acquisto del credito tra impresa realizzatrice e committente si realizza con lo sconto in fattura occorre comprendere, ma si ritiene di poter dare una risposta affermativa, se l’impresa realizzatrice può non considerare la sua operazione di sconto in fattura come prima cessione e, quindi, potere effettuare a sua volta l’ulteriore cessione del credito acquisito come prima cessione libera. Per i crediti spettanti alle imprese energivore, come indicato anche nel recente documento di prassi dell’Agenzia delle entrate (circ. 13/E/2022), si deve far riferimento agli articoli 9 e 3, comma 3 del dl 21/2022, agli articoli 15 del dl 4/2022 e 4 del dl 17/2022 (imprese energivore) nonché all’articolo 3, comma 1, del dl 21/2022 (imprese non energivore). I citati crediti, tutti utilizzabili entro e non oltre la fine del corrente anno (2022), sono cedibili entro il medesimo termine (31/12), soltanto per l’intero ammontare, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Per uniformare la cessione dei crediti a quella prevista dall’articolo 121 del dl 34/2020 è stata fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di soggetti con requisiti.
fonte italiaoggi

