L’ALIQUOTA PIÙ CONVENIENTE PER GLI ATTI STIPULATI ENTRO LA SCADENZA
Sisma acquisti, 110% fino al 30 giugno 2022
Superbonus, sisma acquisti per le compravendite immobiliari stipulare entro il 30 giugno 2022. E’ questo quanto ribadito dal sottosegretario al ministero dell’economia Federico Freni in risposta a una interrogazione presentata da Giulio Centemero in commissione finanze della camera sul tempo entro cui poter usufruire della disposzione che consiste in una detrazione del 75 o dell’85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata), che viene riconosciuta all’acquirente di un’unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l’intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.

L’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio)ha elevato l’agevolazione del “Sismabonus acquisti”, al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (cd. Superbonus).

Nell’interrogazione però si evidenzia una incertezza circa la percentuale di applicazione delle agevolazioni ivi previste per le unità immobiliari per le quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato l’atto pubblico di compravendita, o comunque si chiede di conoscere quale sia la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 con stipula dell’atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori.

Nella risposta si sottolinea che «considerato che la norma fa espresso riferimento “agli acquirenti” delle predette unità immobiliari, è necessario, tra l’altro, che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine di vigenza dell’agevolazione, attualmente fissato al 30 giugno 2022.

Pertanto», continua la risposta, «con riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti circa la percentuale di detrazione applicabile nell’ipotesi di spese sostenute dal 1° luglio 2022, con stipula dell’atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori, gli acquirenti delle predette unità immobiliari non potranno fruire del Superbonus, ma, ricorrendo le condizioni normativamente previste, potranno beneficiare della detrazione del 75 per cento ovvero dell’85 per cento delle spese sostenute, ai sensi del citato articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, qualora l’atto di compravendita sia stipulato entro il termine di vigenza ivi previsto, attualmente fissato al 31 dicembre 2024».

fonte italiaoggi