LO DICE L’AGENZIA. ASSEVERAZIONE DAI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURAL
Muro condominiale, 110% doc
La realizzazione del muro di contenimento dell’edificio condominiale, per ridurre il rischio sismico, necessita della valutazione tecnica per poter rientrare tra i lavori ammessi al Superbonus. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta 297/2022. Il Condominio intende effettuare interventi di riduzione del rischio sismico sul fabbricato, attraverso “la costruzione ex-novo di un muro di sostegno a distanza di qualche metro e a servizio della struttura dell’edificio, ciò al fine di scongiurare fenomeni di disgregazione del terreno di fondazione dovuta a decompressione laterale del terreno”, fruendo della detrazione per le spese connesse alla realizzazione del muro di contenimento. Tra gli interventi ammessi al 110%, rientrano anche quelli per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. i), Tuir. Questi interventi, inclusi quelli dai quali derivi la riduzione di una o due classi di rischio sismico, sono ammessi alle agevolazioni fiscali a condizione, che: le relative procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l’1/1/2017, ovvero, con riferimento alle spese sostenute dall’1/1/2021, che i titoli abilitativi siano stati rilasciati dopo l’1/1/2017; riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20/3/2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio. Inoltre, sono agevolabili, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica, anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti con l’impianto fondale della costruzione stessa. L’efficacia degli interventi, al fine della riduzione del rischio sismico, è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Dunque, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno. Pertanto, l’eventuale riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al 110% potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico.

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