LA CASSAZIONE GIUSTIFICA LA DECISIONE DEI COMUNI: SI TRATTA DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Per i B&B tariffe Tari ad hoc

Icomuni possono deliberare tariffe Tari particolari per le unità immobiliari adibite a affitta camere e bed and breakfast poiché viene svolta attività ricettiva, di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande come negli alberghi. Queste attività possono essere assimilate a quella degli alberghi. Pertanto, trattandosi di attività imprenditoriali, la tariffa della tassa rifiuti deve essere più elevata rispetto a quella abitativa ordinaria. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 15545 del 16 maggio 2022.

Per la Suprema corte, “l’attività di affitta camere presenta natura analoga a quella alberghiera, seppur si differenzi per le dimensioni più modeste”. In particolare, “l’attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile – in contrapposto all’uso abitativo – a quella alberghiera e, pure, a quella di bed and breakfast, comportando, non diversamente da un albergo, un’attività imprenditoriale, un’azienda ed il contatto diretto con il pubblico”. Richiede, infatti, non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), “ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno”. Pertanto, i comuni possono stabilire tariffe Tari per le unità immobiliari adibite a questo uso “differente e superiore rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che l’attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale”. Del resto la tassa è correlata alla capacità dell’immobile di produrre rifiuti. E non può essere applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz’altro maggiore.

E’ opportuno che, come sostenuto dall’Ifel con una nota del 15 marzo 2016, le amministrazioni comunali fissino una tariffa ad hoc per il pagamento della tassa rifiuti, prevedendo una sottocategoria con l’applicazione di coefficienti di quantità e qualità intermedi, considerato che si tratta di un’attività promiscua destinata ad abitazione e a ricezione. In mancanza di un’apposita tariffa deliberata dal comune, va applicata la tariffa dell’utenza domestica. La regola vale per Tarsu, Tares e Tari. Per suffragare questa interpretazione la nota richiama una pronuncia della Cassazione (16972/2015), secondo la quale l’attività di bed & breakfast è un’attività ricettiva, di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con una produzione di rifiuti certamente differente e superiore rispetto a un’utenza domestica, anche se minore rispetto a un’attività alberghiera. Essendo la tassa correlata alla capacità produttiva di rifiuti, in base al principio “chi inquina paga”, è legittima la determinazione dell’ente di prevedere una sottocategoria. Anche con la sentenza 12679/2015 i giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento consolidato che impone di differenziare sempre le tariffe per utenze domestiche e non domestiche, e quindi quelle degli alberghi da quelle delle abitazioni. Le pronunce della Cassazione emanate in regime di Tarsu hanno sempre ribadito che i comuni hanno il potere-dovere di fissare le tariffe più elevate per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni. Secondo la Cassazione (sentenza 302/2010) la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza. I giudici tributari non sempre si sono allineati a questa interpretazione e in alcuni casi hanno ritenuto illegittima la diversificazione delle tariffe.

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