I PUNTI CONTROVERSI
Alcune delle principali perplessità che ancora riguardano i bonus edilizi e la loro circolazione
1
SOGGETti
Applicazione del superbonus in caso di proprietario impresa con immobile concesso in uso a persona fisica.
Le recenti risposte ad interpello 288/2022 e 307/2022 hanno riacceso il dibattito su queste fattispecie, in cui l’interpretazione dell’Agenzia è piuttosto “ce rvellotica” e non sorretta dal dato normativo: secondo il Fisco, quando l’immobile è posseduto interamente da un’impresa, l’inquilino persona fisica non ha diritto al superbonus. Inoltre, sempre escluso il socio utilizzatore.
Soggetti del terzo settore: Odv, Aps, Runts.
Per gli enti del Terzo settore l’articolo 119 del Dl 34/2020 richiama una legislazione oramai superata dall’avvento del Runts: manca una tabella di raccordo chiara.
2
fiscalitÀ
Conseguenze reddituali dei bonus.
L’Agenzia non ha mai dato seguito al documento Oic sulla contabilizzazione dei bonus, nonostante l’avesse richiesto lei stessa.
La disciplina è quindi avvolta nella nebbia.
Non sono mai stati chiariti, inoltre, gli aspetti riguardanti l’interposizione dei soggetti privi di partita Iva nella circolazione dei bonus.
3
visto di conformitÀ
Congruità della spesa e competenza.
Non è ancora chiaro se il compenso per il visto di conformità debba essere dichiarato “congruo” e come dimostrarlo. Le Faq dell’Enea datate 12 aprile e relative
al Dm Mite lascerebbero intendere di no.
Per le imprese va chiarito se
la spesa relativa al visto di conformità si imputa secondo
il criterio di competenza (tendenzialmente in base
al momento di ultimazione
dei lavori).
Va sciolto anche il nodo del visto 2022 su un bonus facciate con spese per i lavori sostenuti nel 2021, chiarendo se la detraibilità è al 90% (come i lavori) o al 60% (secondo il criterio di imputazione temporale della spesa, come pare logico).
4
SAL PER LE VILLETTE
Raggiungimento della soglia di lavori realizzati utile per poter proseguire sino al 31 dicembre con il 110% nelle “villette”.
Mistero su chi e come debba “asseverare” il raggiungimento del risultato del 30% di lavori alla data del 30 settembre.
5
limiti di spesa
Compatibilità in presenza di interventi complessi.
Molti interpelli riguardano il cumulo tra i limiti previsti specificatamente dagli articoli 119 e 119-ter del Dl 34/2020 ed il limite del bonus casa di 96.000 euro (articolo 16-bis del Tuir).
Molto complesso anche declinare il limite di spesa “condominiale” (o del piccolo edificio con unico proprietario) per i lavori alle parti comuni con quello delle singole unità, in particolare nel caso di demolizione e ricostruzione.
Per i soggetti del Terzo settore è previsto un limite di spesa maggiorato dal comma 10-bis dell’articolo 119, legato a casistiche, condizioni e metodi di calcolo della superficie che non sono mai stati oggetto di istruzioni, con forti difficoltà di applicazione.
6
BIFAMILIARI
Due villette di proprietari diversi con parti comuni.
Nella pratica – in presenza di condominio minimo come una villetta bifamiliare – i comportamenti dei contribuenti sono assai disomogenei: titolo edilizio, fatturazione, approccio ai bonus seguono spesso percorsi diversi. Probabilmente per la scarsa chiarezza delle risposte.
7
COMUNICAZIONE e OPZIONI
I termini per il 2022 e la correzione degli errori.
Non è chiaro il perimetro dei soggetti ammessi all’invio della comunicazione entro il 15 ottobre. Tutto fermo anche sulla regolarizzazione degli errori
dopo il quinto giorno del mese successivo all’invio.

