L’appaltatore non deve pagare il risarcimento dei danni se la differenza di colorazione della facciata condominiale è impercettibile a occhio nudo. Così ha deciso il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4324 del 3 maggio 2022.
Il caso
I protagonisti della vicenda finita davanti ai giudici del Tribunale di Napoli sono un condominio e la ditta che ha eseguito i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della facciata del fabbricato condominiale.
Ad avviare il procedimento è l’impresa di ristrutturazioni edili, che lamenta il mancato pagamento dei lavori. Richiesta alla quale il condominio risponde chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dei danni patiti sia per la difformità delle opere, sia per le diverse battute d’arresto subite nel corso dai lavori, che si sarebbero protratti per anni.
Secondo il condominio, infatti, l’appaltatore avrebbe pitturato una delle facciate del condominio con un colore diverso, ledendo così il decoro architettonico dell’edificio. Proprio per questo motivo il condominio aveva proposto opposizione ai diversi decreti ingiuntivi notificati dalla società appaltatrice per ottenere il pagamento dei lavori effettuati ma non saldati.
L’esame
Contro i decreti monitori, il condominio si difendeva non solo contestando gli importi, ma anche chiedendo a propria volta il risarcimento dei danni derivanti dalla difformità delle opere realizzate rispetto a quanto concordato. In particolare, il condominio riteneva che l’impresa aveva pitturato una delle facciate di un colore diverso rispetto alle altre. Tale diversità avrebbe quindi provocato un danno all’estetica condominiale.
Con la sua sentenza, il Tribunale di Napoli chiarisce innanzitutto la portata dell’articolo 1668 del Codice civile, relativamente alla garanzia per i difetti dell’opera oggetto d’appalto: “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Secondo il tribunale partenopeo, qualora l’inadempimento dell’appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell’opera, i rimedi accordati al committente dalla norma speciale dell’art. 1668 cod. civ. prevalgono sulle regole generali dell’art. 1453 del Codice civile, relativo alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., se il committente opta per l’eliminazione dei vizi a cura e spese dell’appaltatore, anziché per la riduzione del prezzo, l’azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa, per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell’appaltatore (Cass. n. 2073 del 27/02/1988).
I rimedi prefigurati all’art. 1668, primo comma, c.c., hanno natura e valenza di strumenti di riparazione, sicché devono soggiacere anch’essi alle regole in materia di risarcimento del danno e, in particolare, al principio per cui il risarcimento per inadempienza contrattuale deve ristabilire l’equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito (costituito dall’inadempienza) non si fosse verificato.
In pratica, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all’effettivo valore dell’utilità perduta.
In materia di appalto, la Suprema Corte stabilisce: “allorché si esperiscono i rimedi riparatori di cui all’art. 1668, l° co., c.c. il committente deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l’inadempimento dell’appaltatore non si fosse verificato, utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell’opera o del servizio oggetto del contratto, al quantum necessario per l’eliminazione dei vizi e delle difformità che l’opera o il servizio prefigurati in contratto abbiano palesato ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidano sull’ammontare del corrispettivo in danaro pattuito; giammai invero i rimedi ex art. 1668, 1° co., c.c. possono risolversi nell’acquisizione di un’utilità economica eccedente i termini anzidetti” (Cass. n. 4161/2015).
La medesima regola deve essere applicata anche ove il committente, in caso di vizi dell’opera appaltata, intenda avvalersi del solo risarcimento del danno quale rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall’art. 1668 cod. civ., normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori.
Chiarita la parte relativa alle garanzie per i difetti dell’opera, il Tribunale di Napoli ha ritenuto opportuno nominare un Consulente Tecnico per accertare la sussistenza dei vizi delle opere e quantificare i costi per l’eliminazione degli stessi.
Dall’elaborato peritale, è emerso che il difetto denunciato dal condominio, relativo alla discromia della facciata prospiciente il viale, è irrilevante.
Per quanto la sussistenza di tale difetto sia stata riconosciuta dalla società appaltatrice, sin dagli atti di costituzione in giudizio, quale difetto di esecuzione dei lavori di pitturazione, al punto che la stessa si era da subito offerta di provvedere al relativo rifacimento, deve rilevarsi che la differenza di colorazione della facciata condominiale in questione risulta, come constatato dal Consulente Tecnico d’Ufficio attraverso esame ed ispezione visiva dei luoghi di causa, del tutto impercettibile ad occhio nudo.
Questo perché il tempo trascorso ha modificato la colorazione, rendendo oramai invisibile, e quindi irrilevante, il primigenio errore di lavorazione.
Considerato, pertanto, che il danno di cui si è chiesto il risarcimento è quello del costo da sopportare dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, mentre alcuna richiesta è stata avanzata per il ristoro di eventuali conseguenze pregiudizievoli derivate, medio tempore, dal vizio, non può che ritenersi che in detti termini alcun danno sia risarcibile, tenuto conto dei principi innanzi espressi circa la necessaria proporzionalità che deve essere osservata tra l’oggetto dell’appalto e danno risarcibile, la cui liquidazione non può quindi riguardare che i costi per gli interventi che risultino necessari all’eliminazione del vizio.

