Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza n. 1725/2022 – Data Udienza 01/12/2021
Il caso
• 1 – Con sentenza in data 13/01/2020, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Firenze in data 10/04/2018 con la quale TIZIO era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 950 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 646, commi 1 e 3 e 61 n. 11 del Codice Penale, con conversione del sequestro conservativo disposto in data 16/02/2017 in pignoramento immobiliare.
• 2 – Avverso detta sentenza, nell’interesse di TIZIO, viene proposto ricorso per Cassazione. Lamenta il ricorrente:
– Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 124 e 646 cod. pen. in relazione al d.lgs. 36/2018; assenza, nullità, inesistenza, invalidità, inefficacia della querela – da ritenersi comunque tardiva – proposta dall’amministratore CAIO, non autorizzato dall’assemblea condominiale. Il diritto di querela non spetta al singolo condomino ma all’assemblea, che deve necessariamente autorizzare all’esercizio. Peraltro, nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna valida autorizzazione alla presentazione della querela, in presenza di verbale assembleare non sottoscritto. La querela è comunque tardiva atteso che dalle testimonianze assunte è risultato che CAIO fosse consapevole della condotta appropriativa dell’imputato fin dal momento della sua nomina, intervenuta in data 27/03/2015 (la querela è stata sporta il 31/07/2015). Nel corso del procedimento, è intervenuto il d.lgs. 36/2018, entrato in vigore il 09/05/2018. Nella fattispecie, non dovendo essere dato l’avviso alla persona offesa avendo la parte già formalmente esercitato il diritto di querela, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite (sent. n. 40150 del 21/06/2018), doveva essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale, non avendo il condominio manifestato la volontà di punizione entro il termine di tre mesi, venuto a scadenza il 09/08/2018.
– Secondo motivo: mancata assunzione di una prova decisiva (ordine di esibizione e/o sequestro) richiesta dalla parte nel corso dell’istruttoria dibattimentale e poi reiterata, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha giustificato la propria statuizione ritenendo del tutto inopinatamente (e contrariamente al vero) la superfluità della richiesta.
– Terzo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 646 e 185 del Codice Penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; insussistenza del reato e, in subordine, rideterminazione della misura dell’appropriazione in senso favorevole all’imputato, con l’effetto di revocare e/o rideterminare il risarcimento del danno e l’entità del sequestro conservativo. Non risulta una condotta appropriativa da parte dell’imputato, la cui prova non si raggiunge con la dimostrazione del mancato pagamento delle fatture dei fornitori, bensì con la dimostrata differenza tra entrate ed uscite, con prevalenza di queste ultime ed incassi non dovuti da parte dell’amministratore. Nella fattispecie, si sono dimostrati addirittura apporti in denaro (e non sottrazioni) da parte del ricorrente.
– Quarto motivo: violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. I giudici di merito, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non hanno tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato; di contro, il diniego del beneficio della sospensione condizionale è stato motivato solo sulla scorta del mancato risarcimento del danno, senza considerare che il danno è comunque tutelato dal disposto sequestro conservativo.
– Quinto motivo: revoca del sequestro conservativo ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. in conseguenza del pronunciamento di annullamento senza rinvio.
L’esame
• 1 – Il ricorso è inammissibile.
• 1.1 – Va evidenziata innanzitutto la ricorrenza di un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019).
• 1.2 – Altra doverosa premessa attiene a considerazioni di carattere generale sul vizio di motivazione come dedotto nei primi tre motivi di ricorso. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni.
• 2 – Manifestamente infondato è il primo motivo.
• 2.1 – Con riferimento al primo profilo dedotto (tardività della querela), la Corte territoriale, nel disattendere la censura, ha testualmente riconosciuto che “la querela presentata il 31/07/2015 dal nuovo amministratore CAIO deve ritenersi tempestivamente proposta, non potendosi ritenere che già al momento in cui TIZIO era stato destituito dall’incarico sussistessero i presupposti per la presentazione della querela in ordine al reato di appropriazione indebita, poiché CAIO ha lungamente richiesto spiegazioni a TIZIO – senza mai riceverne – ha acquisito la documentazione, esaminato fatture e resoconti e ha avuto piena contezza della completa malafede dell’imputato allorquando ha scoperto che nel febbraio 2015 questi (prima dell’assemblea condominiale nella quale doveva approvarsi il bilancio) aveva optato con la moglie per la separazione dei beni e venduto alcuni immobili di sua proprietà al nipote, evidentemente per sottrarli alla garanzia dei creditori in via di sopravvenienza”.
• 2.2 – L’ulteriore profilo dedotto (titolarità del diritto di querela) non è scrutinabile perché tardivamente proposto. La doglianza, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di Appello. In tema di ricorso per Cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di Appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’Appello – trova la sua giustificazione nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di Appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012). Invero, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per Cassazione. La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in Cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di Appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in Cassazione di qualsiasi questione non prospettata in Appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di Cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di Appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.
• 3 – Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo motivo, tra loro collegati. Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in Appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, come nella fattispecie, si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013). Nella fattispecie, i giudici di Appello, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, hanno riconosciuto come anche l’eventuale acquisizione di assegni e fatture, nulla dimostrerebbe a favore dell’imputato, in presenza di dati oggettivamente incontrovertibili (raccolti in sede di esame testimoniale del nuovo amministratore e della sua segretaria) rappresentati dallo “scarto” tra quanto pagato dai condomini e l’ammontare dei debiti (conseguenti al mancato pagamento dei fornitori che hanno confermato i loro crediti) ancora esistenti: saldo negativo, che non può che rappresentare l’oggetto della contestata e ritenuta appropriazione indebita, reato che, con riferimento al comportamento appropriativo di somme di denaro da parte del suo amministratore, si consuma all’atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso (Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020).
• 4 – Manifestamente infondato è il quarto motivo. Sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche che del beneficio della sospensione condizionale della pena sono assistiti da valida ed insindacabile motivazione: le prime, sono state negate sulla base dell’assenza di valide ragioni giustificatrici, peraltro neppure evidenziate nell’atto di appello (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017); il secondo, non ha trovato accoglimento in ragione di un’operata prognosi sfavorevole di condotta futura del reo, giudizio formulato in conseguenza dell’assenza di resipiscenza e di forme effettive di risarcimento (Sez. 6, n. 1173 del 11/11/1981).
• 5 – Manifestamente infondato è il quinto motivo. La valutata manifesta infondatezza dei motivi per pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio impedisce lo scrutinio della richiesta difensiva di revoca del disposto sequestro conservativo.
• 6 – Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile dal Condominio CROCE di Scandicci nella persona dell’amministratore pro tempore, che si liquidano in euro duemílatrecento oltre accessori di legge.
La Sentenza
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Condominio CROCE di Scandicci nella persona dell’amministratore pro tempore, liquidate le stesse in euro duemilatrecento oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 01/12/2021.

