Accollo Superbonus: che cos’è e come funziona
La legge consente ai condòmini favorevoli ai lavori rientranti nel Superbonus 110% di accollarsi la quota che dovrebbero pagare anche i condòmini contrari.
Ipotizzando un condominio in cui tutti hanno gli stessi millesimi, se i lavori di coibentazione dovessero costare 50mila euro e i condòmini fossero 10, ognuno di essi dovrebbe pagare 5mila euro. Se però solo cinque condòmini sono favorevoli ai lavori, questi potrebbero accollarsi la quota degli altri, pagando quindi 10mila euro a testa anziché 5mila.
Approfondiamo la questione e vediamo come funziona l’accollo delle spese per i lavori che beneficiano del Superbonus.
Come anticipato, è data la possibilità che il condominio o i condòmini che intendono usufruire della detrazione possano farsi carico dell’intera spesa per poter beneficiare del 110%.
Per fare ciò occorre una deliberazione ad hoc con cui i favorevoli all’intervento decidano di accollarsi le spese e di fruire del Superbonus 110%, se uno o più proprietari degli immobili presenti nell’edificio non sono d’accordo all’esecuzione dei lavori.
Questa deliberazione va presa con le stesse maggioranze previste per l’approvazione dei lavori, cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei millesimi.
Per essere ancora più precisi, la legge dice che le deliberazioni dell’assemblea aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio, a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
È ragionevole ritenere che coloro che si accollano la spesa siano già stati consenzienti in sede di assemblea che ha approvato i lavori; anzi, è logico supporre che la proposta arrivi proprio da loro.
L’accollo delle spese ha un doppio effetto:
– far pagare i lavori solamente ai condòmini favorevoli, i quali però saranno gli unici a beneficiare del Superbonus;
– in caso di non corretta fruizione del Superbonus (ad esempio, per via di irregolarità urbanistiche, ecc.), ne risponderanno esclusivamente i condòmini che ne hanno beneficiato. Resta quindi escluso da ogni rischio chi non ha approvato i lavori e non ha partecipato all’esecuzione degli stessi.
A cosa serve l’accollo delle spese dei lavori rientranti nel Superbonus? Scopo principale della procedura è quello di escludere i condòmini contrari che potrebbero intralciare i lavori, ad esempio impugnando pretestuosamente le delibere. Ma non solo.
L’accollo delle spese del Superbonus consente di escludere coloro che vorrebbero scegliere la detrazione individuale. E infatti, la cessione del credito o lo sconto in fattura, se effettuati per tutto l’importo della spesa comune del Superbonus, permettono una gestione decisamente più facile da parte dell’impresa che effettua i lavori o delle banche che erogano il prestito.
Ma non solo. L’accollo serve anche a risolvere le questioni derivanti dal disaccordo sulla scelta dell’agevolazione fiscale. E infatti, il diritto di aderire a un beneficio fiscale anziché a un altro (detrazione diretta, sconto in fattura, cessione del credito) è individuale e non cumulativo come condominio; tale diritto, però, dovrebbe fare i conti con la facoltà di un’impresa ad impegnarsi o meno.
Non è irragionevole pensare che una ditta, che già si trova impelagata in difficoltà burocratiche, preferisca non sobbarcarsi anche ulteriori complessità date dalla gestione dei benefici fiscali diversificati condomino per condomino.
Insomma: l’accollo delle spese del Superbonus consente di concentrare l’intera pratica nelle mani di poche persone, le quali possono gestire in maniera unitaria le agevolazioni fiscali previste dalla legge, ad esempio optando in maniera comune per la cessione del credito a favore di una banca oppure dell’impresa dei lavori.
Accollo spese Superbonus: può essere imposto?
La legge non prevede la possibilità di obbligare i condòmini ad accollarsi la quota degli altri. Ciò significa che i proprietari dissenzienti, se non c’è un accollo spontaneo da parte dei favorevoli, non potranno pretendere da questi l’accollo delle proprie quote.
Il risultato è che i condòmini, anche se non erano favorevoli, sono tenuti a contribuire alle spese relative alle parti comuni, esattamente come si farebbe per qualsiasi altro lavoro regolarmente deliberato dal consesso.

