Il condominio non risarcisce chi scivola sulle scale se nessuno lo ha visto cadere

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2200 pubblicata il 3 marzo 2022: richiesta di risarcimento respinta a causa di un racconto dell’evento rovinoso lacunoso e contraddittorio

Deve essere respinta la richiesta di risarcimento danni in presenza di un quadro istruttorio lacunoso e contraddittorio. Così ha deciso il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2200, pubblicata il 3 marzo 2022, rigettando la richiesta di risarcimento danni da parte della moglie del portiere di uno stabile.

Il caso
La moglie del portiere di uno stabile di Napoli cita in giudizio il Condominio, al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni subite cadendo mentre scendeva le scale.
Racconta che, intorno alle ore 22, nonostante avesse adottato un comportamento cauto e prudente, cadeva rovinosamente scendendo le scale di ingresso nel Condominio, a causa della presenza sulle scale di liquido scivoloso e piccoli detriti.
Precisa che la scalinata risultata scarsamente illuminata, priva di apposite strisce antiscivolo e di segnaletica che indicasse la presenza di materiale scivoloso misto a piccoli detriti. Lo stato dei luoghi non presentava un’obiettiva situazione di pericolosità né prevedibilità. Nessun testimone: ” … nessuno ha visto la mia caduta perché i due amici intervennero successivamente e non c’erano altre persone presenti”.

L’esame
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 2200 pubblicata lo scorso 3 marzo, rigetta la richiesta di risarcimento danni poiché si è in presenza di un quadro istruttorio lacunoso e contraddittorio. Non può dirsi dimostrato, secondo il Tribunale, che la donna sia caduta a causa di una responsabilità del Condominio.
L’attrice non ha adempiuto all’onere di provare il nesso causale tra:
1) la cosa in custodia ed il danno;
2) la condotta colposa e il danno; come sarebbe stato suo onere, sia ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, sia ai sensi dell’art. 2043.
Nessuno dei testi ascoltati ha visto la caduta e la stessa lesionata ha dichiarato che : ” … nessuno ha visto la mia caduta perché i due amici intervennero successivamente e non c’erano altre persone presenti”. Di conseguenza non c’è prova del fatto. Inoltre, dalla prova testimoniale emerge che il sinistro non si è verificato così come raccontato dalla danneggiata. Inoltre i testimoni si sono contraddetti tra loro.
Difatti, la lesionata ha affermato che dopo essere caduta si erano avvicinati a lei solo due amici: la sua vicina ed un terzo, i quali erano stati allarmati dalle sue urla. Ha sostenuto che i predetti signori, dopo averla aiutata ad alzarsi e averla accompagnata a casa, presero un caffè e andarono via. Uno dei testi riferisce di aver accompagnato la lesionata a casa, ma al contempo ha affermato di essere andato immediatamente via senza fermarsi neanche per il caffè poiché aveva fretta. Inoltre il marito dell’attrice ha sostenuto che quando la moglie cadde lui si trovava in casa, ma al contrario uno dei testi ha affermato che il marito sopraggiunse in casa in un secondo momento. Inoltre, va rimarcata la scarsa attendibilità dei testi, poiché il primo è il marito della parte attrice, mentre il secondo è un amico.
In ogni caso l’attrice ha affermato di essere caduta solo alle h. 22,00 e che sicuramente fino alle h. 20,30 il materiale scivoloso non era presente sulle scale perché il marito alle 20,30 era andato a buttare la spazzatura e sulle scale non aveva visto il detto materiale. La lesionata, inoltre, ha dichiarato che il marito aveva fatto le pulizie quel giorno e mai avrebbe lasciato la scala con del materiale scivoloso. È quindi configurabile il caso fortuito, essendo la signora caduta poco dopo il formarsi della presunta situazione di pericolo, non tempestivamente eliminabile dal condominio.