uro 600”. Dunque, il superamento del limite determina l’imponibilità dell’intera somma, che sarà quindi “tassata”.
La stessa circolare chiarisce anche gli aspetti legati a spese condominiali: “Le utenze per uso domestico intestate al condominio e ripartite fra i condomini e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari”. Pertanto, anche le utenze domestiche intestate al condominio e oggetto di successiva ripartizione, come quelle per i consumi idrici e per il riscaldamento, possono dare diritto al bonus 600 euro.
La questione aperta riguarda la possibile asincronia tra i tempi del pagamento stesso e quelli della determinazione dei consumi. Per ottenere l’agevolazione deve essere prodotta un’autocertificazione da conservare in caso di controlli, come le fatture pagate o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale vengono indicati il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
Tale documentazione deve contenere anche la prova delle spese pagate nel 2022 ed entro il 12 gennaio 2023, purché riferite a consumi dell’anno in corso.
E’ l’amministratore di condominio che è chiamato a determinare l’imputazione delle spese condominiali e delle quote individuali, nel corso della gestione. Su richiesta del soggetto che intende ottenere il bonus fino a 600 euro, infatti, l’amministratore di condominio deve produrre un’apposita attestazione.
Tuttavia, tale calcolo potrebbe non essere semplice perché spesso il pagamento delle bollette non ha gli stessi tempi dell’attribuzione dei consumi del singolo condomino. Sarebbe quindi opportuno procedere alla lettura delle misure di acqua e riscaldamento entro la fine dell’anno, così da poter procedere per tempo alla determinazione degli importi.