Se fino ad oggi il coniuge separato poteva contare sulla possibilità di godere delle agevolazioni fiscali sull’acquisto di un immobile perché il primo era stato assegnato all’ex partner, ora le cose cambiano e per chi non è assegnatario della prima casa la situazione si complica.
Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha, infatti, fatto un improvviso dietrofront rispetto al suo precedente orientamento, respingendo la richiesta del contribuente separato a poter godere dell’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di prime case.
La sezione Tributaria della Corte ha sancito un principio di diritto che lascia poco spazio alla fantasia, stabilendo che «in tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata con medesimo beneficio – di cui all’art. 1, nota II bis, lett. c della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 – non può essere inteso […] come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato in sede di separazione o divorzio al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne».
Ma perché i giudici di legittimità hanno deciso di pronunciarsi in modo contrario alla propria precedente giurisprudenza segnando un principio così negativo per uno dei due coniugi? La risposta a questa domanda la possiamo trovare nella stessa natura agevolata delle norme in materia di disciplina dei benefici prima casa, che portano i giudici a non poter condividere il ragionamento secondo cui il requisito della titolarità del diritto di proprietà di abitazione è da intendersi come disponibilità effettiva della stessa. In sostanza, per la Cassazione il marito può essere proprietario della prima casa anche se non ne può disporre perché questa è stata assegnata all’ex moglie, e viceversa.
La legge, peraltro, esclude chiaramente la possibilità di fruire delle agevolazioni sulla casa a chi è già titolare di un’altra casa nello stesso Comune in cui è situato l’immobile che intende acquistare, così come prevede l’impossibilità, per chi ne abbia già usufruito, di godere nuovamente delle agevolazioni.
Come poco fa accennato, si tratta di una decisione in assoluta controtendenza rispetto alla precedente giurisprudenza della stessa Cassazione. Nel 2018, la Corte aveva affermato che il bonus prima casa permane anche quando la cessione dell’immobile avviene in esecuzione degli accordi stabiliti in sede di separazione consensuale omologata. Ai tempi, i giudici avevano ritenuto che questi patti potessero essere considerati meritevoli di particolare tutela perché servono a definire quali saranno per il futuro i rapporti economici tra gli ex coniugi. Allo stesso modo, dopo qualche resistenza, anche l’Agenzia delle Entrate aveva abbracciato questa tesi escludendo dalla decadenza delle agevolazioni sulla prima casa la cessione dell’immobile in virtù delle clausole contenute negli accordi di separazione (come, appunto, l’assegnazione della prima casa all’ex partner).
Anche in un’altra occasione, la Corte di Cassazione aveva confermato che il possesso della casa familiare non impedisce il successivo acquisto di un altro immobile ad uso abitativo perché con l’assegnazione della casa di abitazione coniugale, l’assegnatario diviene titolare di un mero diritto personale di godimento, e non di un diritto reale, sull’immobile. Ciò nonostante, il coniuge non assegnatario rispetta i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni prima casa, non risultando essere titolare di un’altra casa idonea a soddisfare le sue esigenze abitative (esclusa quella famigliare a cui non può accedere).
All’orientamento appena descritto in passato si è adeguata anche una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio nel 2021 che ha ammesso al beneficio un coniuge separato che aveva perso la disponibilità dell’abitazione principale perché era stata assegnata all’altro coniuge. Per i giudici laziali, il provvedimento di assegnazione ha effetti sia materiali sia giuridici per i quali «è innegabile» che il separato non possa più usufruire per le proprie esigenze abitative dell’immobile che aveva acquistato insieme all’ex coniuge con le agevolazioni prima casa.

