Una recente ordinanza della Cassazione [1] ha stabilito che l’amministratore non è responsabile, nei confronti del Comune, per la multa da quest’ultimo irrogata al condominio che non ha rispettato le regole sulla raccolta differenziata. Non lo è neanche a titolo di responsabilità solidale. Sicché il Comune potrà pretendere il pagamento dell’importo solo dal condominio e non dal suo amministratore, anche quando il trasgressore è ignoto.
I regolamenti dei Comuni prevedono che i contenitori dei rifiuti devono essere conservati all’interno delle proprietà condominiali e presentati in strada solo nei giorni e negli orari prestabiliti per la raccolta differenziata. Se questa regola non viene rispettata, i condomini possono essere sanzionati.
Spetta all’assemblea di condominio decidere dove posizionare i contenitori e come presentarli, e la decisione deve essere presa con la maggioranza dei presenti che rappresentano almeno metà dei millesimi [2]. Tuttavia, se uno dei condominio viene leso dall’odore della spazzatura (verosimilmente chi si trova ai primi piani) e perciò è costretto perciò a chiudere le finestre, l’assemblea è tenuta a rimediare alla situazione; diversamente, l’interessato può ricorrere al giudice affinché imponga al condominio di individuare un altro luogo ove predisporre la raccolta differenziata.
In un condominio, l’amministratore deve rispettare le decisioni prese dall’assemblea dei condomini riguardanti la posizione dei contenitori dei rifiuti all’interno del cortile o degli spazi privati. L’amministratore deve anche attenersi alle norme del regolamento comunale per quanto riguarda la distanza tra i bidoni e le finestre/porte/accessi condominiali.
Inoltre, l’amministratore deve custodire e mantenere i bidoni della raccolta dei rifiuti che sono stati forniti dall’ente a titolo di comodato gratuito e deve informare i condòmini sulle modalità di raccolta dei rifiuti.
Tuttavia, l’amministratore non può decidere come viene esercitata la raccolta dei rifiuti e non ha il potere di vigilare su di essa. Non spetta cioè all’amministratore verificare se i condomini non rispettano le regole sulla raccolta della spazzatura, potendo solo dare attuazione alle delibere assembleari.
Come anticipato in apertura, secondo una tesi che trae giustificazione dal «principio di responsabilità personale» previsto dall’articolo 3 della legge 689 del 1981 anche in tema di sanzioni amministrative (oltre che penali), se il trasgressore resta ignoto, non possono essere ritenuti responsabili per la violazione né l’amministratore, né il condominio
Il condominio è solo un ente di gestione privo di personalità giuridica. Trattandosi dunque di illeciti amministrativi, unico responsabile è l’autore della violazione delle norme.
Le ulteriori ipotesi di responsabilità devono dipendere da un fatto proprio (anche a carattere omissivo) riferibile all’amministratore il quale non risponde delle condotte dei singoli condòmini, neppure qualora non sia individuabile l’autore materiale della condotta illecita.
Non avendo peraltro l’amministratore i poteri di controllare chi rispetta le regole sulla spazzatura, non può neanche essere ritenuto responsabile dal condominio che non potrà perciò revocarlo dall’incarico.
Una seconda tesi ritiene invece che la sanzione possa essere comminata al condominio «… non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex articolo 6 della legge 689/1981…».
Qui si afferma che «il condominio è proprietario dei bidoni ed ha il rapporto nei confronti dell’ente pubblico per quanto attiene alla raccolta differenziata ed è, quindi, lo stesso a dover garantire il rispetto delle regole sui rifiuti e ciò anche perché in tema di sanzioni amministrative, l’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di validità dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell’articolo 6, primo comma, della legge 689/1981»
Il condominio non è responsabile
In definitiva, il condominio non ha l’obbligo di vigilare sull’utilizzo corretto dei bidoni per la raccolta dei rifiuti, né sul contenuto degli stessi da parte dei singoli condòmini. La sanzione amministrativa, infatti, può essere comminata soltanto all’effettivo trasgressore (responsabilità diretta e non solidale), come stabilito dall’articolo 3 della legge 689/1981. Questo significa che ciascuno è responsabile delle proprie azioni e omissioni in caso di violazione, e il principio di responsabilità personale sembra essere insormontabile. Pertanto, è importante che ogni condòmino si assuma la responsabilità del corretto utilizzo dei bidoni per la raccolta differenziata, al fine di evitare sanzioni amministrative e tutelare l’ambiente.

