La domanda giudiziale era stata regolarmente trascritta nei registri della conservatoria, e la sentenza è poi risultata favorevole alla parte attrice: questa è stata così autorizzata dal giudice a sostituirsi al debitore, e ad accettare i beni caduti in successione “al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari e fino alla concorrenza del credito“.
Il soggetto ha quindi presentato al servizio di pubblicità immobiliare di Rovigo dell’Agenzia delle entrate una richiesta di trascrivere il provvedimento sotto forma di accettazione tacita di eredità in favore della sua controparte. Il conservatore locale, tuttavia, ha avanzato una riserva, eccependo che “l’impugnazione ex art. 524 c.c. rappresenta uno strumento giuridico che non produce l’effetto di far divenire erede il debitore rinunciante e non determina un incremento del suo patrimonio con l’ingresso dei beni ereditari, rimanendo lo stesso rinunciante estraneo all’eredità in suo nome accettata“.
Il tribunale di Rovigo ha poi accolto la tesi dell’Agenzia, ribadendo come nell’ordinamento “non sia prevista la trascrizione della sentenza, o comunque del provvedimento, che accoglie la domanda ex art. 524 c.c.“.
Le tesi del reclamante
Secondo il soggetto che aveva richiesto la trascrizione, l’inserimento di un’accettazione tacita di eredità nei pubblici registri si rendeva invece necessaria per garantire la continuità delle trascrizioni prescritta dall’articolo 2650 codice civile.
A detta del reclamante, “in difetto di trascrizione verrebbe impedito alla parte creditrice di soddisfare il proprio credito aggredendo i beni facenti parte dell’eredità relitta“.
Il tribunale di Rovigo ha tuttavia respinto tale ricostruzione, osservando come l’esigenza di aggredire i beni ereditari rifiutati dal debitore in via esecutiva sia comunque salvaguardata, dal momento che la sentenza ex articolo 524 codice civile “produce gli stessi effetti dell’azione revocatoria“.
Quanto all’articolo 2650 codice civile, il tribunale ha altresì delineato come la continuità delle trascrizioni venga richiesta soltanto nei “casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto sia soggetto a trascrizione“.
Che non sia questo il caso – osservano i giudici di Rovigo – lo chiarisce il comma 3 dell’articolo 2648 cc che dispone come il chiamato debba comunque compiere, anche in caso di accettazione tacita dell’eredità, un’azione concreta, da cui risultino “vere e proprio forme di accettazione, che comportano l’acquisto della qualità di erede, e dunque l’acquisto dei beni ereditari“.
La domanda giudiziale
Un ultimo prezioso chiarimento fornito dal tribunale riguarda le corrette modalità di trascrizione della domanda giudiziale che inaugura l’azione ex articolo 524 cc.
Secondo i giudici, anche tenuto conto del fatto che l’ordinamento non prevede la trascrizione della sentenza finale, “la trascrizione della domanda, avente lo scopo di dirimere il conflitto tra i creditori del chiamato rinunciante e chi abbia acquistato l’eredità rifiutata dal rinunciante, andrebbe effettuata contro l’effettivo erede accettante, o, in suo difetto, nei confronti dell’eredità giacente nella persona del curatore nominato dal Tribunale, e non contro il precedente chiamato rinunciante“.
Il soggetto rinunciante a cui il creditore si sostituisce, insomma, non deve comparire neppure nella nota di trascrizione della domanda giudiziale.

