Un locale commerciale al piano terra deve partecipare alle spese condominiali?
Secondo la Corte di Cassazione, anche un locale commerciale al piano terra è tenuto a partecipare alle spese condominiali per la pulizia dell’androne, per la riparazione della porta e per altre spese, come quelle di amministrazione, postali e di videosorveglianza. Questo perché non conta l’uso effettivo che si fa dei beni e dei servizi condominiali ma quello potenziale. Pertanto il proprietario e l’affittuario di un negozio al piano terra, potendo comunque – se volessero – accedere alle aree comuni del condominio – devono partecipare alle spese di gestione delle stesse, seppur in misura minore rispetto agli altri condomini.
Quando non sono dovute le spese per il citofono?
Se il locale commerciale non è allacciato all’impianto citofonico, non sono dovute le spese relative a manutenzione o riparazione, salvo specifiche clausole del regolamento condominiale.
Quali sono i diritti dell’inquilino riguardo alle spese condominiali?
Per legge, l’inquilino deve pagare le spese condominiali al locatore e non già al condominio. Egli infatti ha un rapporto contrattuale con il proprietario dell’immobile e non può considerarsi un condomino. Sicché, in caso di morosità, è il locatore ad agire contro di lui e non l’amministratore di condominio.
Il locatore richiede le spese condominiali concordate nel contratto di locazione.
Quali spese sono a carico dell’inquilino?
In caso di mancata indicazione nel contratto di affitto delle spese condominiali a carico dell’inquilino quest’ultimo deve farsi carico delle spese relative ai consumi ordinari, alle quote relative alla pulizia dell’androne e degli altri spazi comuni, la videosorveglianza e, se di modesta entità, le spese per la riparazione del portone comune. Se invece si tratta di interventi di natura straordinaria e costosi, la spesa è a carico del proprietario. Le spese di amministrazione sono anch’esse a carico del proprietario.
L’articolo 9 della legge 392/1978 prevede che l’inquilino abbia diritto di conoscere, chiedendola al proprietario, l’indicazione specifica delle spese addebitate, con la menzione dei criteri di ripartizione, e di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
L’inquilino ha diritto di intervenire nelle delibere dell’assemblea condominiale?
L’articolo 10 della legge 392/1978 prevede che l’inquilino abbia diritto di voto nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Inoltre, l’inquilino ha diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quali sono i passi da seguire se l’inquilino contesta le spese addebitate?
Se l’inquilino ritiene che le spese addebitate non siano corrette, può richiedere al locatore l’indicazione specifica delle spese, i criteri di ripartizione e visionare i documenti giustificativi. In mancanza di tali indicazioni, l’inquilino può rifiutarsi di pagare.
In caso di disaccordo, l’inquilino può eventualmente rivolgersi a un avvocato o a un consulente legale per discutere la situazione e valutare le azioni legali da intraprendere.
È possibile per l’inquilino partecipare direttamente alle assemblee condominiali?
La legge prevede che l’inquilino abbia diritto di voto nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, e di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Pertanto, l’inquilino può partecipare alle assemblee condominiali in queste circostanze.
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