La possibilità di scambiare, cedere, vendere energia elettrica tra soggetti
privati ed Enti consente da un lato la promozione e diffusione delle
fonti rinnovabili sui territori e nelle comunità, e, dall’altro, la diffusione di
benefici economici e sociali nelle aree in cui questi operano.
COMUNITA’ ENERGETICHE: Definizione (1)
Direttiva 2018/2001 e Legge n.8 del 28 febbraio 2020
Una Comunità di energia rinnovabile è
un soggetto giuridico, si basa sulla
partecipazione aperta e volontaria, è
autonomo ed è effettivamente controllato
da azionisti o membri che sono situati
nelle vicinanze dell’impianto o degli
impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili che sono sviluppati dal
soggetto giuridico in questione.
Obiettivo principale del soggetto giuridico
è fornire benefici ambientali, economici
o sociali a livello di comunità ai suoi
azionisti o membri o alle aree locali in cui
opera, piuttosto che profitti finanziari.

