La possibilità di scambiare, cedere, vendere
energia elettrica tra Enti, imprese e soggetti privati
è da tempo identificata come una delle priorità più
interessanti per consentire, da un lato la
promozione e diffusione delle fonti rinnovabili
sui territori e nelle comunità, e, dall’altro, per la
diffusione di benefici economici (risparmi in
bolletta) tra imprese e cittadini.
Finalmente, con il recepimento della apposita
direttiva Europea del 2021, questa possibilità potrà
consolidarsi e diffondersi più velocemente anche in
Italia.
In attesa dei decreti attuativi, attualmente in corso
di definizione, intanto, vige una normativa
sperimentale.

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI – REQUISITI

I soggetti facenti parte della configurazione di Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono tutti i
seguenti requisiti:
1. essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
2. non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio
dell’energia elettrica;
3. aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti previsti all’art. 42bis del decretolegge 162/19 e descritti al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche;
4. aver dato mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la
richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione
dell’energia elettrica condivisa.
I punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione, ivi inclusi
eventuali sistemi di accumulo o colonnine, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione
dell’energia elettrica condivisa dal Gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell’area
afferente al medesimo edificio o condominio