Le tabelle
Nelle tabelle è riportato il valore proporzionale di ogni unità immobiliare espresso in millesimi e sono allegate al regolamento di condominio. Possono essere modificate all’unanimità o a maggioranza per rimediare a un errore o se per le mutate condizioni dell’edificio cambia il valore di un’unità per più di un quinto. Lo prevedono gli articoli 68 e 69 delle disposizioni attuative del Codice civile
il regolamento
Per la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 943 del 1999), il regolamento condominiale richiede la forma scritta ad substantiam, dato che le norme prevedono che sia trascritto. Anche per modificare il regolamento occorre la forma scritta, dato che le nuove clausole devono avere gli stessi requisiti delle clausole sostituite
fatti concludenti
In passato la Cassazione (sentenza 3245 del 2009) ha affermato che le tabelle millesimali possono esistere a prescindere dal regolamento: i condomini possono accordarsi sul riparto delle spese, a condizione di rispettare la proporzionalità. Le tabelle possono quindi essere create e modificate anche senza forma scritta ma per fatti concludenti
l’approvazione
L’atto di approvazione delle tabelle millesimali è ricognitivo del rapporto tra i valori delle proprietà esclusive. Dato che sono allegate al regolamento, che è approvato dall’assemblea a maggioranza, è logico concludere che siano approvate con la stessa maggioranza. Lo ha

chiarito la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 18477 del 2010
forma scritta
La Cassazione, con la sentenza 26042 del 2019, ha affermato che, dato che le tabelle devono essere allegate al regolamento, devono avere la stessa forma (scritta) del regolamento. Questo vale anche quando l’assemblea si limiti ad approvare con delibera le sole tabelle: occorre comunque rispettare il requisito della forma scritta ad substantiam

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