Cedolare negozi
Il 2020 al buio
di Pasquale Pirone
Cedolare locali commerciali: per i contratti 2020 manca la disposizione. Con il decreto fiscale n. 124 del 2019 e la relativa legge di bilancio 2019 (il ddl in questi giorni è al vaglio del senato), a quanto pare, non si dà spazio alla cedolare secca per locali commerciali con riferimento ai contratti di locazione stipulati il prossimo anno. A tal fine sarebbe necessaria una disposizione ad hoc visto che il comma 59 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) estendendo la cedolare anche ai locali commerciali l’ha circoscritta ai contratti conclusi quest’anno. Il predetto comma, infatti, espressamente dispone che «il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi a oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21%». Se, dunque, il legislatore non interverrà, in sede di conversione in legge del decreto fiscale oppure in sede di approvazione definitiva della finanziaria 2020, con l’introduzione di una nuova disposizione normativa estensiva, ciò potrebbe comportare, come inevitabile conseguenza, una corsa alla stipula di contratti di affitto da qui a fine anno al fine di assicurarsi la possibilità di opzione. È opportuno ricordare che per i contratti stipulati nel 2019 la cedolare può essere scelta oltre che per il C/1, anche per le relative pertinenze (C/2, C6 e C7) purché locate congiuntamente al locale commerciale. Tuttavia, al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, ne avessero stipulato uno nuovo per avvalersi del regime opzionale in esame, è stato stabilito che quest’ultimo regime non possa applicarsi ai contratti conclusi nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risultasse già in essere tra i medesimi soggetti un contratto di locazione per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

