Bonus Ici vincolato 
alla comunicazione

Al fine di godere di agevolazioni fiscali Ici consentite per gli immobili concessi in uso gratuito, è essenziale che il contribuente presenti apposita comunicazione di possesso dei requisiti, previsti dalla legge, al comune di riferimento. La Ctr Lazio con sent. 4246/10/2019 si è avvalsa di tale principio per confermare quanto già stabilito con sentenza dai giudici di primo grado. 
La contribuente aveva avuto esito infruttuoso, già in primo grado, per un ricorso avverso un Accertamento Ici 2008 emesso da Roma Capitale. I giudici provinciali avevano rigettato il ricorso, in linea con le controdeduzioni del comune, poiché non era mai stata comunicata la concessione in uso gratuito, al figlio, di un immobile, necessaria ai fini dell’applicazione dell’agevolazione Ici ex art. 1, dl 93/08.
Proposto appello, la contribuente lamentava erroneità e carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Roma Capitale, ancora una volta, con proprie controdeduzioni sottolineava la correttezza della prima sentenza e ribadiva che la parte in causa non aveva mai presentato l’idonea comunicazione che le avrebbe permesso l’accesso al regime agevolativo. La ricorrente, in sede di pubblica udienza, dichiarava che l’omessa comunicazione, invece, comportava solo l’applicazione di una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione stessa.
La Commissione regionale, analizzato quanto anche in secondo grado versato in atti, decideva di respingere l’appello proposto dalla ricorrente e di confermare, di conseguenza, l’avviso di accertamento Ici 2008. Riteneva, quindi, l’interpretazione dei primi giudici come rispettosa sia del dato normativo di cui all’art. 14, comma 3, dlgs 504/92 e sia del dato ritraibile dal regolamento del comune di Roma. Nel caso di specie, in particolare, per poter applicare correttamente quanto previsto nell’art. 1, dl 93/08, in caso di concessione a uso gratuito di immobili ai famigliari, non si può prescindere dalla tempestiva comunicazione. Essa è, infatti, essenziale in quanto prevista dal Regolamento Ici del comune di Roma al fine di poter verificare l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma al fine di poter usufruire dell’agevolazione in questione. Qualora non venga fornita la comunicazione non si potrà, dunque, godere del beneficio concesso e l’Amministrazione potrà, in aggiunta, applicare una sanzione.
Benito Fuoco
…La Commissione, preso atto di quanto dedotto, non ritiene meritevole di accoglimento il proposto appello e, conseguentemente, conferma l’avviso di accertamento Ici 2008 impugnato.
Ritiene, infatti, del tutto infondata la censura di erronea interpretazione della normativa di riferimento da parte dei primi giudici, osservando che tale interpretazione è stata invece del tutto rispettosa sia del dato normativo di cui all’art. 14, comma 3 del dlgs 504/92 e sia del dato ritraibile dal regolamento del comune di Roma.
Nella specie, per la legittima applicazione dell’art. 1 del dl 93/08 il quale contempla l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa a uso gratuito a famigliari, non si può prescindere, ai fini della corretta fruizione dell’agevolazione, dall’obbligo, normativamente previsto, di tempestiva comunicazione entro i termini stabiliti dal Regolamento Ici del comune, della circostanza all’Ente impositore e ciò anche per consentire, al medesimo Ente impositore, la verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma per applicare l’agevolazione.
Ritiene altresì fondata la replica dell’Ente Impositore, in merito alla documentazione che, a parere della parte appellante, sarebbe idonea a dimostrare, nei fatti, la sussistenza della causa di esenzione, osservandosi che, in effetti, tale documentazione probatoria è costituita da un certificato di residenza (…) non riferito all’annualità 2008 in accertamento, ma all’anno 2014, mentre per costituire una valida prova, avrebbe almeno dovuto essere un certificato storico. Del resto, nel sistema tributario, ove l’agevolazione fiscale costituisce una eccezione, le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non consentono estensioni analogiche.
Con riguardo infine, alla doglianza secondo cui l’omessa comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione, si osserva che l’assunto è errato, alla luce dell’art. 14, comma 3 del dlgs 504/92, secondo il quale costituisce condizione essenziale, per godere del beneficio fiscale in questione, la presentazione di una apposita comunicazione e qualora questa non venga presentata, certamente non si ha diritto a godere del beneficio e l’Amministrazione potrà, in aggiunta, applicale una sanzione (…).
P.Q.M. La Ctr Lazio rigetta l’appello. Spese compensate.


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