Tassa rifiuti, immobili da individuare

Per la validità di un avviso di accertamento per tassa rifiuti, è necessario che la concessionaria del servizio di riscossione individui in modo esatto e specifico l’immobile cui il tributo si riferisce. In mancanza di tali dati identificativi del bene, la pretesa azionata sarà nulla. La sentenza n. 2461/14/2019 della Ctp di Salerno utilizza il suddetto principio in una controversia instaurata da un contribuente che aveva ricevuto degli avvisi di accertamento Tarsu 2012-2018. Nel caso di specie il ricorrente riceveva due avvisi di accertamento in cui lo si invitava al pagamento della tassa rifiuti sul cespite di sua proprietà. L’emissione degli stessi era avvenuta a opera di una Srl concessionaria del servizio di riscossione per il comune di Ascea. Il contribuente sottolineava il difetto di motivazione dell’avviso inviatogli, poiché non erano ben esplicitati in atti i cespiti sui quali la tassa veniva applicata. Il collegio, nell’esaminare documenti e fatti del caso, notava l’effettiva poca chiarezza della situazione descritta, in cui si accennava a un immobile «sito in Lungomare», ma senza fornire l’esatta ubicazione dello stesso. La controparte, inoltre, non si era nemmeno costituita in giudizio per fornire ulteriori esplicitazioni sulla fattispecie dedotta negli atti impositivi. La commissione decideva, quindi, di annullare le pretese della concessionaria in quanto era impossibile comprendere l’oggetto della pretesa azionata, ovvero l’esatto bene sottoposto al tributo locale. Il caso analizzato non è isolato nel panorama giurisprudenziale di merito. La Ctp di Bari, per esempio, si è già più volte pronunciata su casi analoghi. Nella sentenza 2533/10/2016 ,infatti, ha dichiarato che nel caso in cui le aree tassabili Tarsu non siano indicate in maniera univoca, alcun versamento è dovuto. Sottolineava, nel particolare, che va annullato per difetto di motivazione l’avviso di accertamento che non permette in alcun modo di «comprendere a quale tipologia di superficie faccia riferimento l’amministrazione comunale». Successivamente, con la sentenza n. 1424/2018 ribadiva che è nullo l’avviso di accertamento Tarsu, emesso e notificato dal comune impositore, se non riporta neppure i dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione, nonché i dati relativi alle superfici per le quali è richiesto il pagamento del tributo. Ancora più grave, invece, è la fattispecie analizzata, poiché l’avviso di accertamento, notificato al contribuente, era addirittura mancante della collocazione dell’immobile stesso.
Benito Fuoco
Con ricorso notificato (…), conveniva in giudizio la (…) srl, concessionaria del servizio di riscossione per il comune di Ascea, impugnando due avvisi di accertamento(…) con i quali gli si intimava a pagare le somme (…) per tassa rifiuti relative agli anni 2012-2018, assumendo:
- il difetto di motivazione perché non erano esplicitati i cespiti sui quali applicare la tassa;
- la prescrizione almeno del tributo 2012.
Non si costituiva la resistente.
Osserva la commissione che appare fondata la prima eccezione (che assorbe anche il secondo rilievo).
Nell’avviso (…) non v’è alcun accenno all’individuazione del cespite produttivo del tributo; non più chiara è la situazione all’esito della lettura del secondo avviso che reca si un’indicazione (cespite sito in Lungomare) ma senza consentire la sua esatta individuazione. Né si comprende se il secondo avviso sostituisca oppure si aggiunga al primo, dal momento che in entrambi vi è un unico riferimento alla omessa denuncia, (…), ma anche in tal caso senza ulteriori esplicitazioni.
In tale contesto, il contribuente (ma anche la commissione) non è in grado di comprendere l’in se della pretesa azionata. La scelta di non costituirsi non ha certo facilitato la comprensione dei termini della vicenda.
Le pretese sono, dunque, da annullare.
La natura della decisione consiglia la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M. Accoglie il ricorso e annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Compensa le spese tra le parti.

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