Edificazioni già iniziate, acquisto agevolato
Doppio bonus per la coop che da un fallimento compra un bene demolito
Imposte di registro e ipocatastale in misura fissa di 200 euro ciascuna per gli acquisti da parte di una coop edilizia di un immobile demolito da una società fallita. E detrazione sino all’85% delle spese se con i lavori si riduce di due la classe di rischio sismico. Lo afferma l’agenzia delle Entrate con la risposta 515 a un interpello presentato da una cooperativa edilizia.

La coop intendeva acquistare un edificio in zona residenziale a rischio sismico, che si trovava allo stato di fondamenta perché era stato interamente demolito ed era stata avviata la nuova costruzione (con aumento di volumetria) da parte di una società poi fallita. Dal fallimento la coop voleva acquistare l’immobile per completarlo e rivenderlo. L’istante chiede se è possibile acquistare pagando l’imposta di registro e ipocatastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per l’intero edificio, come previsto sino al 31 dicembre 2021 (articolo 7 del Dl 34/2019). Questa norma richiede che l’immobile venga demolito e ricostruito/ristrutturato in classe energetica A o B e in conformità alle norme antisismiche e venga poi rivenduto al 75% entro 10 anni. È stato anche chiesto se spetta la detrazione sino all’85% delle spese sostenute per la riduzione del rischio sismico di almeno due classi (articolo 16, comma 1 septies del Dl 63/2013). Per le Entrate, nonostante l’acquisto avvenga a “lavori in corso”, se verranno rispettati tutti gli altri requisiti, i due bonus spettano.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post