Maggiorazione indebita, scatta il rimborso Imu
Qualora il comune determini in aumento la rendita dovuta per Imu e Tasi, l’indebita maggiorazione di questa determinerà la spettanza del rimborso al contribuente delle imposte pagate in eccedenza. Si tratta di quanto deciso dalla Ctp di Salerno, con sentenza n. 2193/9/2019, in un ricorso proposto da alcune contribuenti avverso il silenzio-rifiuto del comune di Postiglione per pagamento eccedente di imposta Imu e Tasi dal 2012 al 2017. Nel caso di specie le ricorrenti, comproprietarie di un immobile, ricorrevano avverso il comune in cui lo stesso era situato, per i motivi su anticipati, in quanto la rendita catastale da questo determinata era di molto superiore rispetto a quella per loro stabilita dall’amministrazione. Il comune, seppur intimato, non provvedeva al rimborso della somma nel termine stabilito dalla legge e non si costituiva in giudizio. I giudici, trattenuto in decisione il ricorso, lo ritenevano, innanzitutto, ritualmente proposto. Rilevavano che, come anche dichiarato dalle contribuenti, alla fattispecie andava applicato il procedimento previsto dall’art. 1, comma 724, legge 147/2013 in cui si prevede che, a partire dall’anno d’imposta 2012, il comune che riceva un versamento, relativo alle imposte in oggetto, di importo superiore al dovuto, è tenuto, in seguito a istanza di rimborso, alla restituzione delle quote di propria spettanza , segnalando, al contempo, al ministero dell’economia e finanze e al ministero dell’interno la quota totale da rimborsare a proprio carico e quella che eventualmente spetterebbe all’erario stesso. Tale procedura può essere avviata, ex art. 1, comma 164, legge 296/2006, solo qualora il versamento delle somme versate e non dovute sia richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Le ricorrenti deducevano e provavano, per mezzo di esibizione della visura catastale inerente il bene oggetto di giudizio, che le imposte da loro versate nel quinquennio 2012-2017 erano effettivamente eccedenti rispetto al quantum dovuto. Il comune di Postiglione non si costituiva in giudizio e, conseguentemente, per il principio di non contestazione, i fatti dichiarati dalle contribuenti venivano dati per provati. Il collegio salernitano, dunque, accoglieva il ricorso condannando l’Amministrazione comunale al rimborso delle quote percepite in eccedenza e al pagamento delle spese di giudizio.
Nicola Fuoco
… Il ricorso è fondato (…).
Rileva, inoltre, che l’art.1, comma 724, della legge 147 del 2013 stabilisce: «A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al ministero dell’economia e delle finanze e al ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso (…). Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725»; e che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del dm 24 febbraio 2016: «Nel caso in cui le somme da rimborsare al contribuente per effetto di versamenti superiori al dovuto (…) riguardino la quota di spettanza dell’ente locale, quest’ultimo provvede direttamente alla loro restituzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296», il quale a sua volta prevede: «il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza».
Nella specie, le ricorrenti hanno dedotto e provato (…) che la rendita catastale relativa (…), come le imposte da rimborsare parzialmente siano state versate, nell’ultimo quinquennio, in misura superiore al dovuto, essendo stata applicata la rendita presunta (…), affermazioni rispetto alle quali nulla è stato controdedotto, da parte del comune di Postiglione, rimasto estraneo al giudizio, con conseguente piena esplicazione del principio di non contestazione.
Lo stesso dicasi, ovviamente, quanto alla circostanza del mancato rimborso, da parte del comune, della somma in questione, affermazione anch’essa evidentemente rimasta priva di replica alcuna, da parte dell’ente.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con ordine all’Amministrazione Comunale di Postiglione d’effettuare il rimborso, silentemente denegato, in loro favore e con condanna della stessa parte resistente al pagamento, in loro favore, delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo…

