Bonus Tari per i redditi bassi
di Stefano Loconte
e Federico De Vitoa
Bonus Tari in bolletta per famiglie a basso reddito. Il decreto fiscale 2020 (dl 124/19, convertito in legge 157/2019, pubblicato in G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019) estende alla tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il meccanismo collaudato per i bonus luce e gas, riconoscendo ai cittadini in uno status di fragilità economica condizioni tariffarie agevolate per la fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani.
La novità figura nell’art. 57-bis del dl 124/19, e si è resa necessaria per assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, in condizioni economico-sociali disagiate, l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
Al fine di promuovere la tutela ambientale in un’ottica di sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (cosiddetta Arera) stabilirà, in virtù del principio di matrice comunitaria, chi inquina paga, le modalità di misurazione della Tari, da parte dei comuni, sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Non solo. La struttura della misura agevolativa sarà congegnata in analogia alle stesse regole attuative che già costituiscono la base dei bonus luce e gas, entrambi riconosciuti come sconto sulle bollette ai contribuenti con Isee basso secondo i parametri stabiliti dall’Arera. In particolare, il debuttante beneficio fiscale sarà riconosciuto alle famiglie con Isee non superiore a 8.107,50 euro, importo che aumenterà a 20.000 euro in caso di presenza di più di tre figli nel nucleo familiare. Dal punto di vista operativo, successivamente alla presentazione della domanda, il Caf (Centro di assistenza fiscale) invierà la relativa documentazione al comune di residenza e la domanda verrà gestita da un apposito ente che consente di adempiere agli obblighi legislativi in tema di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici disagiati. Ad ogni modo, preme rilevare che una meticolosa declinazione delle sopramenzionate modalità attuative è rimandata ad appositi provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da stabilire in virtù del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, stabilito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale 2020.

