Sgravi prima casa estesi

di Benito Fuoco 
e Nicola Fuoco

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa il trasferimento della residenza deve avvenire nei diciotto mesi dall’acquisto; per il rispetto di questi termini è sufficiente che sia tempestiva la richiesta di trasferimento presentata al comune. Lo ha stabilito la sezione XVI della Ctr Lazio con sentenza n. 6202/2019. L’avviso di liquidazione, emesso dalle Entrate di Roma, traeva origine dalla richiesta di una maggiore imposta di registro in dipendenza dell’acquisto, in comproprietà con la sorella, di un appartamento nel comune di Roma. La ricorrente aveva acquistato la porzione dell’immobile chiedendo le agevolazioni per la prima casa; fattispecie che, a norma di legge, presuppone tra le altre cose, che il contribuente trasferisca la residenza nell’immobile acquistato o quantomeno nel comune dove ha acquistato l’immobile con le agevolazioni di legge, entro i successivi diciotto mesi dall’acquisto. Nel caso trattato, la ricorrente aveva presentato, nei termini, regolare richiesta di trasferimento anagrafico unitamente alla sorella, ma tale richiesta aveva avuto riscontro dal comune di Roma solo dopo due anni e mezzo. La Ctp a cui si era rivolta la contribuente, aveva rigettato il ricorso; non era sufficiente «una mera volontà» di trasferire la residenza, bensì serviva la dimostrazione che il cambio di residenza si fosse effettivamente verificato. I giudici regionali hanno accolto l’appello della contribuente e annullato la pretesa fiscale. Precisando come il ritardo non possa essere imputato alla ricorrente, con conseguente danno della sua posizione; l’amministrazione avrebbe dovuto accertare una situazione di fatto che esula dal comportamento del cittadino su cui non può ricadere la perdita del beneficio. Il dato rilevante è che la domanda di residenza sia stata formalizzata nei diciotto mesi.