Classamenti per microzone doc
di Benito Fuoco 
e Nicola Fuoco

Il provvedimento di riclassamento delle microzone comunali deve essere motivato in maniera rigorosa in modo da far conoscere al contribuente le concrete ragioni alla base del provvedimento. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione nell’ordinanza n. 32754/2019 depositata in cancelleria il 12 dicembre scorso. Si conferma, quindi, la necessità di motivare in maniera rigorosa ogni accertamento dell’amministrazione, sia pure eseguito su microzone di appartenenza dove, in base all’ articolo 1, comma 335, della legge n. 311/2004, il valore di mercato gioca un ruolo di rilievo. La vertenza riguarda un avviso di accertamento catastale con cui, in applicazione del menzionato articolo 1, l’agenzia del territorio aveva rideterminato il classamento con conseguente rendita catastale di diversi immobili in zone di prestigio ubicati nella microzona 1 (centro storico) di Roma. I due precedenti gradi di giudizio a cui la contribuente si era rivolta ricorrendo contro gli accertamenti, erano stati disattesi dai giudici di merito della Città Eterna. Diverso il parere della Cassazione che ha completamente accolto il ricorso presentato al suo esame. Il collegio supremo ha stabilito che ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare; quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive e anche il livello di piano. La stessa Corte con la sentenza n. 19810/2019 aveva già stabilito che l’atto di classamento deve essere necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama l’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Proseguendo nelle sue motivazioni, la Corte cita altri precedenti (Cassazione n. 23129/2018 e Cassazione n. 3107/2019) e dice che quando il nuovo classamento è stato adottato nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. L’accertamento catastale che faccia riferimento esclusivamente al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale della microzona considerata non può ritenersi congruamente motivato. Dal nuovo classamento, quindi, dovranno emergere elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso censimento. Anche la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249/2017 ha affermato che «la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona; e proprio in considerazione del carattere «diffuso» dell’operazione, questo stesso riclassamento deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento». Da considerare infine che, secondo quanto stabilito dai giudici supremi nella sentenza, la motivazione degli atti di riclassamento non può essere integrata nel giudizio di impugnazione e non può avere motivazioni standardizzate.