Sismabonus, progetti per tempo

di Cinzia De Stefanis

Il progetto per la riduzione del rischio sismico andrà presentato tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio dei lavori. E dovrà contenere l’asseverazione della classe di rischio ante operam e post operam. In particolare, il progetto andrà presentato in allegato alla Scia o alla richiesta di permesso di costruire; in più, nell’asseverazione del progettista (allegato B) dovranno entrare anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, ammessi alla fruizione del «Sisma bonus». Con un decreto del 9 gennaio 2020 (n. 24), il dicastero delle infrastrutture ha apportato modifiche alle linee guida tecniche (contenute nel dm n. 5 del 28/02/2017) concernenti la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione. Il sisma bonus è un incentivo fiscale, che consente ai privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti), e alle società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’Irpef o dall’Ires una parte delle spese sostenute, tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. La misura della detrazione è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. E va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.


Modalità di attestazione. L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai rispettivi ordini e collegi di appartenenza. Il progettista dell’intervento strutturale, assevera secondo le nuove linee guida in commento, la classe di rischio precedente dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’intervento progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto di ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverati dal progettista. 


Adeguamento modello B. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 27/04/2018, n. 34/E, ha chiarito che gli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione, come delineati dal Testo unico dell’edilizia (dpr 6 giugno 2001 n. 380) nell’ambito della categoria della «ristrutturazione edilizia», possono usufruire delle agevolazioni «Sismabonus». Alla luce del parere dell’amministrazione finanziaria, il modello di cui all’allegato B (asseverazione del progettista) è stato adeguato in merito all’applicabilità del Sisma bonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione.