Solco tracciato dall’Agenzia delle entrate
In passato l’Agenzia delle entrate (circolare 38/2005) ha disconosciuto le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il cui atto di trasferimento sconta il pagamento dell’Iva o dell’imposta di registro, alle aree autonomamente censite al catasto terreni.
L’interpretazione delle Entrate oggi è sicuramente in linea con quanto disposto dalla norma della legge di bilancio 2020. Secondo l’Agenzia i terreni «non graffati» all’immobile agevolato, in quanto iscritti autonomamente nel catasto terreni, non possono avvalersi del beneficio fiscale. Per godere dell’agevolazione le «aree scoperte» pertinenziali devono risultare censite al catasto urbano unitamente al fabbricato. L’amministrazione finanziaria non nega che alle pertinenze debba essere riconosciuto un trattamento agevolato, ma non ammette che questa qualificazione possa essere attribuita ai terreni. Con la suddetta circolare ha chiarito che sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, solo le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano utilizzate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

