Prescrizione in 5 anni (non 10)

di Debora Alberici*

Anche dopo la rottamazione-ter i crediti previdenziali affidati all’Aer si prescrivono in cinque anni e non in dieci. Lo ha sancito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020, ha respinto il ricorso dell’esattore. Con delle motivazioni tanto stringate quanto interessanti gli Ermellini hanno chiarito prima di tutto che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge a una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di «ordine pubblico» dell’irrinunciabilità della prescrizione. Sul fronte della pace fiscale, la Cassazione spiega che l’art. 1, comma 197 della legge 145/2018, richiamato dal fisco nella memoria depositata prima dell’adunanza, contempla un termine di prescrizione decennale che è relativo al «riaffido» da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di «saldo e stralcio» ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità falsità. Tale termine di prescrizione che si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione non è opponibile ai cittadini. In particolare la norma contenuta nella pace fiscale dice che nei casi di irregolarità della rottamazione-ter il saldo e stralcio no avrà luogo e l’ente creditore procede, a seguito di segnalazione all’agente della riscossione nel termine di prescrizione decennale a riaffidare in riscossione il debito residuo. Per la Suprema corte questa norma è valida fra le l’Inps e l’Aer e non è opponibile al cittadino che non ha versato regolarmente i contributi. Ora l’esattore non potrà più incassare i contributi da parte del debitore per decorso del termine di prescrizione. Dovrà inoltre versare le spese di giudizio. Cinquemila euro soltanto all’Inps per la fase di legittimità.