Registri precompilati a metà
di Giuliano Mandolesi
Iregistri Iva e la liquidazioni periodiche (Lipe) dell’imposta sul valore aggiunto saranno precompilate a metà.
Secondo quanto affermato ieri dall’Agenzia delle entrate durante un convegno (i chiarimenti saranno formalizzati in una circolare di prossima pubblicazione) le bozze di precompilate dei registri Iva nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, non potendo tener conto delle casistiche di indetraibilità oggettive (articolo 19-bis1 del dpr 633/72) e dei costi pro-quota (articolo 19, comma 4 dpr 633/72), riporteranno una percentuale di detraibilità «proposta» pari al 100 per cento e sarà poi cura (ed onere) del contribuente indicare la percentuale corretta in fase di modifica delle bozze dei registri.
Data la complessità di gestione dell’imposta sul valore aggiunto, che appunto presenta criteri di detraibilità dell’Iva variabili a seconda della tipologia di operazione e del soggetto che la compie, difficilmente tutti i contribuenti saranno in grado di espletare tali modifiche senza incorrere in errori e le precompilate rischiano quindi inevitabilmente di essere fruibili in autonomia solo da una platea esigua di contribuenti.
L’avvio della predisposizione delle due tipologie di precompilati, sia dei registri Iva sia delle Lipe, come disciplinato dall’articolo 16 comma 1 del decreto legge 124 del 2019 (il decreto fiscale) avverrà dall’1 luglio 2020. Le bozze dei registri Iva saranno resi disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento utilizzando le informazioni pervenute all’agenzia fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti dall’Agenzia delle entrate stessa e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Inoltre, come espressamente indicato dall’Agenzia delle entrate, qualora i contribuenti decidano di inviare anche gli esterometri con cadenza mensile invece che trimestralmente (in deroga a quanto stabilito/concesso sempre dall’articolo 16 del dl 124/2019) anche i dati delle operazioni transfrontaliere saranno presenti all’interno della bozza dei registri.
Tra gli intervenuti durante il convegno anche il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri che ha indicato, senza dettagliarle, le linee guida del Governo in materia fiscale. Secondo quanto dichiarato dal ministro la strada da seguire è quella della semplificazione e della razionalizzazione del sistema fiscale nel suo complesso.
Tale obiettivo sarebbe perseguibile sia attraverso un taglio/razionalizzazione delle tax expenditure sia intervenendo sui segmenti di tassazione selettiva (cedolari e sostitutive), il tutto mirato a reperire risorse da investire sulla detassazione del lavoro, sia quello dipendente sia quello autonomo.
Il blocco dei crediti da integrativa.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta anche sul tema caldo dell’utilizzo dei crediti fiscali in diretta conseguenza delle nuove disposizioni stabile con l’articolo 3 del decreto legge 124/2019 che impongono il preventivo invio del dichiarativo in caso di impiego di un credito in compensazione orizzontale per importi oltre i 5 mila euro.
Secondo l’Agenzia, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale (relativa ad esempio al 2016 nel corso del 2019) dalla quale emerga un credito Irpef, lo stesso va «rigenerato» indicandolo nella dichiarazione relativa all’anno 2019 presentata nel 2020. La rigenerazione del credito pregresso infatti si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente (il 2019) e se il risultato della liquidazione è un’eccedenza d’imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte. Inoltre, come specificato sempre dall’Agenzia delle entrate, il credito soggiacerà alle nuove disposizioni ed oltre al preventivo invio della dichiarazione in cui concorre il credito rigenerato, sarà necessario anche apporre il visto di conformità (art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013).

