Comunione, sì all’estromissione
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di Pasquale Pirone

Estromissione ammessa anche per l’immobile strumentale posseduto in comunione con il coniuge. Trova conferma per l’edizione 2020 tale possibilità visto che la manovra di bilancio di quest’anno (comma 690) si limita ad affermare che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa degli immobili ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, non modificandone la disciplina. Restano fermi, dunque, anche i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria nei precedenti documenti di prassi, ossia la circolare n. 26/E del 2016 e la circolare n. 8/E del 2019. 


Dopo l’edizione del 2016, la facoltà di estromissione è stata estesa dapprima con la legge di Bilancio 2017 (per gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2016) e successivamente, dopo un anno di pausa, dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2018 ed ora con la manovra 2020 per quelli posseduti al 31 ottobre 2019.


Identici rimangono l’ambito soggettivo (possono accedervi i soli imprenditori individuali) e quello oggettivo (l’opzione può riguardare immobili strumentali per destinazione o per natura).


La qualifica imprenditoriale deve sussistere alla data del 31 ottobre 2019 e persistere alla data del 1° gennaio di quest’anno. Per manifestare la volontà di estromettere, il contribuente deve esercitare (con comportamento concludente) entro il 31 maggio prossimo specifica opzione la quale avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio (l’immobile esce dal patrimonio imprenditoriale per entrare in quello personale dall’inizio dell’anno).


Si ricorda che per la definizione di imprenditore si deve far riferimento all’art. 2082 del codice civile e che le tipologie della relativa forma giuridica possono essere diverse, vale a dire: imprenditore commerciale; imprenditore agricolo; piccolo imprenditore (coltivatore diretto, imprenditore artigiano, piccolo commerciante).


È irrilevante il regime contabile adottato: vi può accedere sia chi è in contabilità ordinaria che semplificata. Così come possono accedervi il contribuente in regime di vantaggio o forfettario.


Non è modificata nemmeno l’aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta, che rimane fissa all’8%.


La scelta, infatti, comporta la necessità di versare un’imposta sostitutiva dell’Irpef, addizionali e Irap, da calcolarsi sulla plusvalenza data dalla differenza tra valore nominale e valore fiscale del bene estromesso.


A tal proposito per effetto del rinvio contenuto nel comma 121 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 al precedente comma 117, confermata resta anche la circostanza che si possa determinare il valore normale degli immobili, in luogo della disciplina ordinaria prevista dall’art. 9 del Tuir (valore di mercato) anche in base all’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del dpr n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).


Per valore fiscale, invece, deve intendersi il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo di imposta 2019, e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.


Non è preclusa la strada dell’estromissione in caso di base imponibile nulla (valore normale = valore fiscale) o negativa (valore normale < valore fiscale). In quest'ultimo caso la minusvalenza non è deducibile. Confermata anche l'irrilevanza della plusvalenza (quindi non è dovuta imposta sostitutiva) in caso di regime forfettario. Il versamento continua a dover essere effettuato in due rate (si veda tabella).
 È ammesso il ravvedimento operoso e la scelta di esclusione si perfezionerà con l'indicazione nel Modello Redditi PF/2021 del valore normale e fiscale e dell'imposta sostitutiva medesima. 
 Ritornando all'ambito oggettivo non possono, comunque, essere estromessi: gli immobili merce (ossia quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita); gli immobili non strumentali né per natura né per destinazione; gli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per esigenze personali o familiari dell'imprenditore; gli immobili in leasing (ciò in quanto manca il possesso del bene in forza della proprietà o di altro diritto reale - risoluzione n. 188/2008).
 Come anticipato, invece, possono formare oggetto di estromissione gli immobili strumentali posseduti in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore (circolare n. 26/E del 2016). Se però l'immobile posseduto in comunione è anche abitazione per i coniugi si configurerà uso promiscuo e, quindi, preclusa sarà tale possibilità.