Ici, sì ai controricorsi per fatti sopraggiunti

Laddove, nelle more del giudizio instaurato contro un avviso di accertamento Ici, intervengano in via definitiva variazioni catastali da parte dell’amministrazione, incidenti proprio sulla determinazione del tributo, tale circostanza potrà essere dedotta quale fatto sopravvenuto in un controricorso, non essendo necessario all’uopo un ricorso incidentale. È il principio stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 34606/2019. La controversia giunta ai supremi giudici riguardava l’assoggettamento a Ici, per oltre 4 mila euro, di una srl, proprietaria di diversi immobili i cui dati erano stati trasmessi, ai fini dell’imposizione, dall’Agenzia del territorio al comune di Paliano, ente impositore. Nel ricorso, poi accolto in Ctp, la società deduceva la non debenza del tributo in quanto l’ente era incorso in un errore nell’identificare la classe di appartenenza degli immobili nonostante apposita istanza di revisione del classamento fosse stata presentata dalla ricorrente mesi prima della notifica dell’avviso di accertamento. Il secondo grado, invece, si concludeva in favore del comune appellante dal momento che la Ctr sosteneva che il nuovo classamento richiesto in via di autotutela non poteva essere riconosciuto poiché nessuna impugnazione di quello precedente (ritenuto erroneo dalla società), datato 2000, era stata presentata. Solo nel 2008, infatti, dal precedente classamento ritenuto errato la srl si decideva a ricorrere all’istanza di autotutela. Contro il ricorso della stessa alla Corte, insistente sulla illegittimità dell’accertamento perché emesso in spregio alla classe ritenuta ormai definitiva per quegli immobili, il comune resisteva con controricorso, deducendo in esso il nuovo classamento operato nel 2014, e quindi nelle more del giudizio, dall’Agenzia del territorio. Tale deduzione difensiva del comune controricorrente ha permesso a quest’ultimo di far valere nel giudizio di legittimità fatti sopravvenuti anche senza proporre sul punto ricorso incidentale. Quanto sopravvenuto infatti, anche se intervenuto dopo la sentenza d’appello, è oggetto della possibilità di applicazione dello ius superveniens anche in sede di legittimità poiché il motivo di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cpc, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto. Per tali ragioni, la Corte respingeva il ricorso della società confermando quindi l’assoggettamento a Ici.
Nicola Fuoco
(…) Preliminarmente, la deduzione difensiva formulata dal comune di Paliano, secondo cui in data 1/10/2014 l’Agenzia del territorio di Frosinone ha variato nuovamente il classamento degli immobili in precedenza di proprietà della S. srl riportandoli alla categoria D/7 (in esecuzione della sentenza della Ctr Lazio – Sez. dist. Latina – n. 39 del 21/39/2012, avente a oggetto l’Ici per il 2001, con la quale è stata annullata l’annotazione di ruralità per perdita dei requisiti già a decorrere dal 1983), pone all’attenzione di questa Corte la questione, sulla quale non constano precedenti specifici, della possibilità per il controricorrente di far valere nel giudizio di legittimità fatti sopravvenuti anche senza proporre sul punto ricorso incidentale. In termini generali, con il controricorso non si possono proporre mezzi di impugnazione contro la decisione censurata dal ricorrente, dato che la funzione del controricorso è quella di difesa contro il ricorso avversario, ma non quella di impugnazione della decisione, che può essere denunciata dal resistente solo con ricorso incidentale, eventualmente condizionato, munito di distinto deposito per il caso di soccombenza (Sez. 1, sentenza n. 2178 del 10/8/1966). Tuttavia, solo lo ius superveniens è applicabile in sede di legittimità, ancorché sopravvenuto all’emanazione della sentenza di appello, poiché la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cpc, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto (…). I fatti sopravvenuti, invece, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cpc, applicabile ratione temporis, non possono essere fatti valere denunciando siffatto vizio, atteso che, pur presentando i connotati di decisività, non potrebbero, per ipotesi (essendo successivi, come nel caso di specie, alla pronuncia di secondo grado), essere stati oggetto di discussione tra le parti. (…) Alla stregua delle considerazioni che precedono, ben ha il comune di Paliano introdotto il fatto sopravvenuto con il semplice controricorso, dal quale si evince che, proprio applicando il criterio (…) indicato dalla ricorrente, già a decorrere dal 1983 i terreni allora di proprietà della S. srl erano privi del connotato della ruralità e, come tali, non potevano da allora (e, quindi, a maggior ragione, nel 2002) beneficiare della esenzione dall’Ici.(…)