Ristrutturazioni, obbligatori i punti di ricarica elettrica
L’Ape, anche se omesso nel rogito, va inviato comunque alla Regione entro 45 giorni
Nel maggio 2018 la direttiva 2018/844/Ue ha modificato le direttive 2010/31/Ue sull’efficienza energetica negli edifici (Epbd) e 2012/27/Ue sull’efficienza energetica in generale. Il termine per il recepimento scade il 10 marzo 2020 e comprende sia modifiche alla legislazione vigente (adeguamento dei Dlgs 192/2005 e 102/14) che la descrizione del metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici utilizzando gli allegati alle nuove norme En citate nella direttiva. Il Consiglio del ministri ha così approvato in prima lettura lo schema del Dlgs di modifica del Dlgs 192/2005, che recepisce quasi letteralmente il testo della direttiva e si limita ai princìpi generali, rimandando a futuri decreti la vera regolamentazione.

Parte l’elaborazione delle strategie per favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di ottenere un parco edilizio “decarbonizzato” ed Nzeb (Nearly Zero Energy Building) entro il 2050. Ci sarà così tempo per sfruttare le occasioni di intervento per motivi diversi dall’efficienza energetica, come l’antisismica.

Tema di moda è la richiesta di predisposizioni per punti di ricarica dei veicoli elettrici, che riguarderà tutti i nuovi edifici e tutti quelli sottoposti a ristrutturazione profonda. Per ora ci si limita alle predisposizioni per i punti di ricarica (posti auto) e per il passaggio di cavi. Speriamo che ci si ricordi anche delle cabine elettriche per alimentare i punti di ricarica e del rinforzo delle reti di distribuzione elettriche.

Tutto un nuovo articolo è dedicato a un sistema informativo centralizzato sull’efficienza energetica. Forse costringerà a ripensare l’opportunità di avere sistemi regionali differenziati. Dovrebbe essere regolamentato con un decreto da emettere entro 90 giorni.

Per ottenere le detrazioni fiscali ci si dovrà rivolgere ad operatori qualificati, non solo per gli interventi sugli impianti ma anche sull’involucro edilizio.

Un vaso di Pandora che si apre è la revisione del Dpr 74/2013 sull’esercizio, conduzione, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Non c’è scadenza precisa. Oltre al tema delle ispezioni, cosa diversa dalla manutenzione obbligatoria vigente in Italia, c’è anche quello dell’esercizio degli impianti, regolato da troppo tempo da rigide norme anacronistiche.

L’Ape, anche se omesso nel rogito o nel contratto d’affitto, andrà comunque spedito entro 45 giorni dal pagamento della sanzione alla Regione o alla Provincia autonoma.

Infine Enea e Comitato termotecnico italiano dovranno valutare l’impatto dell’adeguamento dei metodi di calcolo alle nuove norme del pacchetto Epbd. Non ci dovrebbero essere problemi particolari perché le nuove norme conservano, anche nei metodi orari, sostanzialmente la medesima descrizione dell’involucro edilizio e colmano il punto debole delle norme di calcolo attuali per quanto riguarda la prestazione estiva, sempre più rilevante negli edifici ad alte prestazioni.