Sismabonus: detrazione sugli acconti
Giulia Provino
La detrazione del sismabonus spetta agli acquirenti degli immobili venduti da imprese di costruzione anche per gli acconti versati, a condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dove si intende fruire della detrazione. Se a fine lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 5 del 16/1/2020. Gli acquirenti delle unità immobiliari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione non può essere effettuata a istituti di credito e intermediari finanziari. Inoltre, gli acquirenti possono fruire della detrazione anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati dall’impresa di costruzione, che hanno modificato la volumetria dell’edificio preesistente. Requisito necessario per poter fruire dell’agevolazione è «l’alienazione dell’immobile», da parte dell’impresa costruttrice entro di 18 mesi dalla conclusione dei lavori, quale condizione necessaria per accedere all’agevolazione. Tuttavia è necessario che i lavori riguardanti l’intero fabbricato siano stati ultimati. Pertanto, l’acquirente può fruire dell’agevolazione solo dall’anno di imposta in cui i lavori siano stati ultimati. Se a fine lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.

