Edifico destinato 
a casa di cura,
aliquota al 10%

Aliquota Iva del 10% per edifici destinati a case di cura. L’estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione non di lusso è ancora validamente applicabile. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 41 di ieri. Alle cessioni di beni finiti e alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, stipulati per la costruzione di edifici destinati ad ospitare un collettività di persone e che ai fini fiscali sono assimilati alle case di abitazione non di lusso si applica l’Iva al 10%. L’agevolazione è estesa «alle case di abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili» definite nel regio decreto n. 1094 del 1938 successivamente abrogato. Nonostante l’abrogazione, l’Agenzia ritiene che l’estensione delle agevolazioni sia ancora applicabile in quanto il riferimento al regio decreto è un mero rinvio alle tipologie di edifici descritte. Pertanto, per gli edifici in qualificabili come «case di cura» o «ricoveri» o strutture similari, si applica l’aliquota Iva del 10%. Nel caso in cui la struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera prestazione sarà in ogni caso soggetta all’aliquota Iva più elevata in virtù del principio generale dell’inscindibilità del contratto di appalto.