Casa, rinuncia con bollo
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di Giulia Provino
Bollo e registro per la rinuncia alla casa coniugale. L’atto di rinuncia all’attribuzione della dimora coniugale e i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi matrimoniale, non possono fruire dell’agevolazione prevista dalle norme sulla disciplina in caso di scioglimento del matrimonio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 39 del 10/2//2020. L’agevolazione prevista al momento dell’assegnazione dell’immobile è strettamente connessa alla risoluzione della crisi familiare allo scopo di favorirne il possibile superamento. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 74/1987, «tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi o cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». L’esenzione è volta ad agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei coniugi e riguarda solo quegli atti e accordi correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, e non anche gli atti e accordi raggiunti solo in occasione dei procedimenti stessi e che avrebbero potuto essere realizzati in qualunque momento. Nel caso di specie, a seguito della sentenza di divorzio l’appartamento di proprietà del marito è stato assegnato all’istante fino al compimento del 25° anno di età della figlia. Inoltre, qualora l’abitazione non fosse più confacente alle esigenze delle figlie o se l’istante decidesse di lasciarla anticipatamente rinunciando al diritto di godimento, sarà l’istante che dovrà provvedere alla sua cura ed alle spese per la cancellazione dell’assegnazione della casa. Per l’Agenzia, l’atto unilaterale di rinuncia e la relativa cancellazione della trascrizione è espressione della libera volontà dell’istante e non è quindi collegato all’adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento dello scioglimento del matrimonio. Di conseguenza, l’atto di rinuncia e i relativi adempimenti fiscali, non essendo connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possono fruire della dell’esenzione dall’imposta di bollo, registro e ipotecaria e catastale.

