Trust con immobili, fisco doc

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di Giuseppe Ripa
e Alessandro Lattanzi

L’atto istitutivo del trust nel quale vengono conferiti beni immobili deve scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale. Questo è quanto statuito dal filone giurisprudenziale cui in ultimo s’accoda la sentenza n. 2897 della Cassazione dello scorso 7 febbraio.


La fattispecie oggetto d’esame da parte degli Ermellini riguardava un atto di conferimento di cespiti immobiliari di proprietà di una srl in un trust autodichiarato, ossia ove la predetta società assumeva sia la veste di settlor, che di trustee. Su tale conferimento venivano pagate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale; tuttavia, successivamente, la società proponeva istanza di rimborso per le imposte pagate in eccesso, sostenendo che l’atto de quo dovesse scontare l’imposizione in misura fissa.


A seguito del silenzio formatosi in seno alla suddetta richiesta, la società presentava ricorso avverso il diniego tacito di restituzione delle imposte.


La Ctp di Bologna rigettava il ricorso, mentre la Ctr riformava la sentenza affermando che le imposte ipotecarie e catastali e di donazione possono essere applicate in misura proporzionale «solo nei casi in cui, con il vincolo di destinazione, si manifesti l’arricchimento di un beneficiario, che riceve determinati beni per effetto del trasferimento liberale di ricchezza, unico e definitivo presupposto impositivo».


Secondo la massima Corte emiliana, non poteva sostenersi la tesi di un’imposizione proporzionale, poiché non c’era stato alcun arricchimento del beneficiario, costituente presupposto impositivo.


L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione, il quale, tuttavia, veniva respinto dai giudici del Palazzaccio.


Nello specifico, la Suprema Corte ha ripercorso il filone giurisprudenziale ormai consolidato sul punto e ha confermato come con il vincolo di destinazione (i.e.: conferimento dei beni nel trust) non si manifesta alcun arricchimento del beneficiario, ossia il trustee, il quale non ha ricevuto i beni per effetto di un trasferimento liberale di ricchezza definitivo. Egli, in sostanza, amministra i beni in esso conferiti e li gestisce secondo le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust.


Ciò che, quindi, rileva ai fini del pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ovvero dell’imposta sulle successioni e donazioni, è l’arricchimento dei beneficiari finali con il trasferimento effettivo di ricchezza mediante l’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, essendo solo quest’ultima indice di ricchezza e, quindi, di capacità contributiva, ex art. 53, Cost. Per contro, l’atto istitutivo del trust e l’atto di dotazione patrimoniale dello stesso non costituiscono effettivo arricchimento, poiché essi rappresentano atti fiscalmente neutri, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e apposizione del vincolo.


Con le sentenze delineatesi nell’ultimo biennio (sul punto si vedano sentenze nn. 21614/2016, 975/2018, 13626/2018, 31445/2018, 1669/2019, 19167/2019) la Cassazione ha finalmente sdoganato la possibilità di istituire un trust e ivi conferirvi beni immobili scontando esclusivamente l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200, lasciando il pagamento dell’imposizione proporzionale esclusivamente nel momento in cui si manifesti la ricchezza, indice di capacità contributiva, mediante il trasferimento di detti beni ai beneficiari.


Ad ogni buon conto, affermare che vi sia il via libera definitivo all’esecuzione di tali operazioni non appare prudenziale e scevro di creare preoccupazioni in capo ai contribuenti e agli addetti ai lavori, giacché l’Agenzia delle entrate non ha ancora effettuato alcun revirement della propria posizione, continuando a dare valenza a quanto indicato nella circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 ove si statuisce che il trust rientra nella categoria dei vincoli di destinazione e che «si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente (settlor), sia rispetto a quello dell’intestatario di tali beni (trustee)». Ciò, comporta che i beni conferiti nel trust costituiscono «un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee. Ciò che palesa una caratteristica tipica del trust, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione».


Per l’Erario, il passaggio dal settlor al trust è considerato in re ipsa indice di capacità contributiva, a prescindere se i beneficiari siano già individuati o meno nell’atto istitutivo.


Alla luce di quanto recentemente affermato dalla Cassazione, appare evidente come la stessa Agenzia si allineerà a breve verso la tassazione in misura fissa laddove dall’atto istitutivo e di dotazione del trust non emerga un immediato arricchimento in capo ai beneficiari, comportante indice di ricchezza tassabile, a tutto vantaggio di un più ampio utilizzo dell’istituto in esame.


Difatti, lo scopo segregativo del trust non deve essere inteso esclusivamente nella sua accezione negativa, ossia quella di uno «scudo di paglia» atto a nascondere beni a svantaggio dei propri creditori, tra cui l’Erario, bensì (e soprattutto) nell’accezione positiva, tra cui rientra anche quella dei trust di scopo. In tale ambito, l’istituto viene sfruttato per farvi confluire beni immobili e terreni dell’imprenditore e/o anche di società terze accollanti il debito, atti ad agevolare procedure di ristrutturazione dei debiti, financo di ausilio all’esecuzione dei concordati preventivi; atteggiamento proattivo a favore dei creditori che però spesso, a causa dell’elevata imposizione fiscale iniziale, viene abbandonato sul nascere, a tutto svantaggio del ceto creditorio.