Beneficio non trasferibile

Per le detrazioni da ristrutturazione edilizia o da riqualificazione energetica, in caso di cessione dell’immobile o di morte del contribuente, è possibile il trasferimento del beneficio. Se, infatti, l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima del termine per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). Il venditore ha dunque la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, ugualmente, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, all’erede o agli eredi che conservano la «detenzione materiale e diretta dell’immobile». Tale condizione andrà mantenuta non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione (in altri termini l’immobile non potrà essere concesso per esempio in comodato o locazione per tutta la durata dei rimanenti periodi di imposta). Stessa cosa non può essere affermata invece per il bonus mobili. La guida prevede, infatti, espressamente l’intrasferibilità sia in caso di decesso sia in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento del recupero edilizio. Questo anche quando, in seguito a cessione dell’immobile, vengono trasferite le restanti rate della detrazione edilizia (o riqualificazione energetica) all’acquirente. Il contribuente continuerebbe dunque a usufruire delle quote di detrazione da bonus mobili non utilizzate anche se l’abitazione ristrutturata sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.