Sgravi prima casa revocabili con perizia
Il fisco non può revocare i benefici sulla prima casa senza allegare all’atto impositivo la perizia dell’Agenzia del territorio. Inutile la produzione in giudizio dell’atto dell’amministrazione, è troppo tardi. La Cassazione con sentenza 4070 del 18/2/2020, ha accolto il ricorso del neo proprietario di un immobile che aveva ricevuto un avviso di liquidazione con la revoca del beneficio fiscale. Nell’atto era presente solo la dicitura, da controlli effettuati d’ufficio, l’immobile è risultato di lusso. Per la Ctp e la Ctr tale circostanza era sufficiente a sorreggere il recupero a tassazione. Ora la Suprema corte ha ribaltato completamente il verdetto annullando la liquidazione. Per Piazza Cavour, l’amministrazione ha tentato di integrare ex post, colmandone la lacunosità, l’apparente e carente motivazione dell’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (attraverso il rinvio ad imprecisati controlli, dei quali non si fornisce alcuna descrizione e contezza nel corpo dell’atto impositivo) mediante la produzione di una perizia tecnica nel giudizio tributario di prime cure, dalla quale soltanto è stato possibile desumere le informazioni relative alle caratteristiche, all’ubicazione, alle dimensioni e alla consistenza dell’immobile acquistato. Ma, scrivono ancora i giudici, la «sanatoria» giudiziale non solleva dal difetto di motivazione degli atti impugnati, in quanto anche in questo caso sarebbe stato necessario specificare puntualmente nell’avviso di liquidazione dell’imposta gli estremi degli atti, oltre che la specifica denominazione, provvedendo eventualmente alla trascrizione del contenuto degli stessi per chiarezza espositiva sotto il profilo motivazionale. Sulla base di questi motivi la Cassazione ha dichiarato la nullità per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, con il quale l’Agenzia aveva revocato le agevolazioni, dal momento che la motivazione dell’atto faceva testuale riferimento a «controlli d’ufficio effettuati», le cui risultanze non erano state allegate, né erano precedentemente note ai contribuenti, né erano state riprodotte nell’avviso stesso

