Canone leasing area, indeducibile il 20% del costo
di Giulia Provino
In un’operazione di lease-back il valore non deducibile della quota capitale riferita all’area di costruzione del fabbricato è pari al 20% del costo. È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 63 del 19/2/2020. Con l’operazione di sale and lease-back, una parte cede un immobile di proprietà a una società finanziaria, ottenendo poi il godimento del bene stesso in leasing e la possibilità di riscattare lo stesso a una specifica data futura. In questo modo, la cedente ottiene liquidità e allo stesso tempo non perde la disponibilità dell’immobile, per il quale paga il canone di leasing con la possibilità di riaverlo in proprietà in futuro.
Nel caso di specie, l’operazione di lease-back, ha comportato la cessione a una società di leasing di un complesso immobiliare composto da fabbricato e aree pertinenziali e il mandato alla stessa di costruire, con l’accordo di stipulare al termine della costruzione, un contratto di leasing avente ad oggetto il nuovo fabbricato. Per l’Agenzia, attesa l’equivalenza tra l’operazione di acquisto e quella di leasing, in assenza di aree autonomamente acquistate, il valore non deducibile, da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all’area, debba essere determinato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali destinati alla produzione o trasformazione di beni, al 30% del costo complessivo stesso

