Facciate, agevolazione estesa ai titolari di reddito d’impresa
Pagine a cura di Francesco Campanari
Detrazione del 90% in dieci quote annuali costanti per chi, nel 2020, decida di riqualificare la facciata esterna del proprio edificio. Platea ampia inoltre tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vista l’estensione, oltre che alle persone fisiche e ai lavoratori autonomi, anche al mondo delle imprese. Agevolabili infine non solo la semplice pulitura o tinteggiatura della facciata ma anche interventi su balconi, su grondaie, sui cornicioni nonché sui cappotti termici. Sono questi i principali aspetti presenti nella circolare esplicativa n. 2/E dell’Agenzia delle entrate.


L’agevolazione. Pubblicate le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per usufruire del cosiddetto bonus facciate. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali costanti, è pari al 90% della spesa sostenuta senza limiti di tetto massimo detraibile e di spesa ammissibile. Gli edifici sui quali si eseguiranno interventi finalizzati al recupero della struttura opaca del perimetro esterno (vale a dire tutti gli elementi che compongono l’involucro esterno dell’edificio esclusi infissi e vetrate) dovranno però interessare gli immobili (di qualsiasi categoria catastale) che si trovino nelle zone A e B del decreto ministeriale n. 1444/1968. L’art. 2 di tale decreto definisce la zona A come quella parte del territorio interessata da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. La zona B invece comprende le parti del territorio urbano edificato ove la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona. Ciò detto, sarà comunque fondamentale farsi rilasciare un certificato da parte del comune competente che attesti la localizzazione dell’immobile in una delle due zone descritte.


Veniamo ora alle modalità di fruizione: a differenza se i beneficiari siano persone fisiche (o esercenti arti e professioni) o titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone, società di capitali o enti commerciali) il criterio da seguire varierà. Nel primo caso infatti varrà il principio di cassa: si terrà dunque conto della data dell’effettivo pagamento a prescindere da quando siano effettivamente iniziati gli interventi cui i pagamenti si riferiscono: l’intervento per esempio iniziato nel 2019 ma con pagamenti nel 2020 beneficerà pienamente del bonus. Viceversa, pagamenti avvenuti in parte nel 2019 e in parte nel 2020, renderanno ammissibile il bonus facciate solo rispetto a questi ultimi. Discorso ben diverso va fatto rispetto ai titolari di reddito di impresa per cui varrà il principio di competenza: il riferimento è ai lavori effettuati durante l’arco 2020 a prescindere dalla data dei pagamenti e dalla data di avvio degli interventi. 


I beneficiari e i titoli abilitativi. La platea, rispetto alle altre agevolazioni fiscali, è estremamente amplia coinvolgendo tutti i contribuenti residenti e non che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi agevolati a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. Gli unici esclusi sono i redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (come per esempio le attività che aderiscono al regime forfettario) a meno che gli stessi non posseggano altri redditi che concorrano alla formazione del reddito complessivo. Volendo dare un elenco esaustivo, rientrano nell’agevolazione le persone fisiche (includendo tra queste gli esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (includiamo in tale categoria le ditte individuali, gli enti commerciali, le società di persone e le società di capitali). Il bonus spetta infine ai possessori o ai detentori dell’immobile in base a un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al sostenimento della spesa se antecedente l’avvio. Ai fini del possesso, varrà la qualifica di proprietario, di nudo proprietario o di titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Nel caso di detenzione invece, bisognerà disporre di regolare contratto di affitto o di comodato registrato oltre ad avere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 


I lavori agevolabili. La ratio dell’agevolazione è quella di incentivare interventi che vadano a migliorare il decoro urbano pur conservando l’organismo edilizio nel rispetto della forma e della struttura. Oltre dunque al classico intervento di pulitura e tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, la circolare ha chiarito che vi rientrano anche quelli su balconi, ornamenti e fregi. Ancora, sono agevolabili lavori riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata oltre all’acquisto di materiali (utile nel caso di lavori in economia o di utilizzo di sola manodopera). Vi sono inoltre una serie di spese «collaterali» che beneficiano comunque del 90% come per esempio la progettazione e le prestazioni professionali connesse, l’effettuazione di perizie e il rilascio di eventuali attestati di prestazione energetica, l’installazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali rimossi e l’Iva qualora non vi siano le condizioni per poterla detrarre. In ultimo (si veda l’approfondimento nella pagina seguente), accedono al beneficio del 90% anche gli interventi sulla facciata influenti da un punto di vista termico (i cosiddetti cappotti termici) o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio