Per le società vale la competenza
La grande novità del bonus facciate riguarda il diverso principio applicativo nel caso di ristrutturazione della facciata esterna da parte di persone fisiche e in quello di reddito d’impresa. Mentre per le prime varrà, come siamo abituati oramai anche per gli altri bonus casa, il principio di cassa, per le società bisognerà invece guardare alla competenza economica. Ciò sarà valido, non solo per le società in contabilità ordinaria ma, in generale, per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (non vien fatta eccezione per i soggetti che applichino il principio di cassa pura né per quelli che applichino il principio di cassa con presunzione di incassi e pagamenti delle fatture registrate): la circolare, prevede infatti che la competenza si applichi «a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito». Diverrà dunque fondamentale la data di ultimazione lavori: trattandosi infatti di servizi, in base all’art. 109 del Tuir, comma 2, lett. b), la spesa si intenderà sostenuta alla data di ultimazione della prestazione. Soprattutto nelle ipotesi di chiusura lavori a cavallo tra due esercizi dunque, il suggerimento, onde evitare che venga disconosciuto il primo decimo di detrazione, sarà proprio quello di ultimare i lavori entro il 31/12 (questo anche da un punto di vista formale mediante le relative comunicazioni da fare ai competenti enti)

