Anche il cappotto termico è agevolabile
Gli interventi di efficienza energetica sulla facciata esterna dell’edificio seguono il bonus del 90%. Da un lato il cappotto termico, dall’altro tutti gli interventi che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio sono infatti agevolabili con il vantaggioso bonus facciate invece del 65%. È quanto chiarito dalle Entrate sia nella guida fiscale sia nella circolare applicativa n.2/E, emanate la scorsa settimana. Affinché ciò sia dunque possibile, occorre che i suddetti lavori soddisfino contemporaneamente due requisiti: da un lato i requisiti indicati dal Mise nel decreto del 26 giugno 2015 e dall’altro i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. Gli unici immobili esclusi da tale agevolazione sarebbero quelli di notevole interesse pubblico quando, il rispetto delle suddette prescrizioni, implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto (si pensi ai profili storici, artistici o paesaggistici). Viene chiarito inoltre come approcciare al calcolo del 10% dell’intonaco: in sostanza l’intervento dovrà interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinanti con l’esterno, vani freddi o terreno. Se l’intervento dovesse riferirsi ad una facciata rivestita di piastrelle o altri materiali che impossibilitano interventi termicamente influenti (se non mutando l’aspetto dell’edificio), il limite del 10% andrà calcolato rapportando la superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale della superficie disperdente. La circolare ricorda infine che per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure previste per la riqualificazione energetica degli edifici