False fatture in dichiarazione nella giungla delle sanzioni
Uffici in ordine sparso sugli accertamenti di violazioni relative al 2014
A trarre in inganno è il nuovo regime in vigore dal 1° gennaio 2016
Gli uffici dell’agenzia delle Entrate stanno adottando criteri differenti nell’irrogazione delle sanzioni per le dichiarazioni contenenti false fatture. Queste diversità dipendono non solo dal singolo Ufficio, ma in alcuni casi anche all’interno della medesima direzione provinciale (si veda l’altro articolo in pagina).
Gli accertamenti notificati negli ultimi mesi del 2019 riguardano in molti casi violazioni relative all’anno 2014, commesse in sede di dichiarazione 2015. Si tratta quindi delle ultime ipotesi in cui non si applica direttamente il regime sanzionatorio introdotto dal 1° gennaio 2016.
Gli uffici (in base ai documenti di prassi emanati a livello centrale) dovrebbero irrogare la sanzione che, caso per caso, risulti più favorevole al contribuente dopo il confronto tra penalità vigente al momento di commissione dell’illecito e nuova penalità (favor rei).
Ciò vale anche per le dichiarazioni contenenti fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti.
La norma in vigore fino al 31 dicembre 2015 prevedeva al riguardo – al pari di tutte le irregolarità commesse in sede di dichiarazione – la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non dichiarata.
Il nuovo regime sanzionatorio, invece, da un lato ha ridotto la penalità per dichiarazione infedele (dal 90 al 180%) e, dall’altro, ha introdotto una specifica aggravante (aumento fino alla metà) per l’utilizzo di fatture false, in passato non prevista, giungendo così ad una sanzione dal 135 al 270 per cento.
Ne consegue che per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 (sostanzialmente dichiarazioni del 2015 per l’anno 2014) gli uffici, in presenza di fatture false, devono effettuare il raffronto tra vecchia e nuova sanzione e pertanto, poiché la vecchia sanzione è certamente quella di dichiarazione infedele (dal 100 al 200%) ove si confronti con la corrispondente (vigente) dichiarazione infedele si deve applicare quest’ultima (dal 90 al 180%) essendo più favorevole. Ove invece il confronto venga svolto considerando anche l’aggravante (dal 135 al 270%) risulta più favorevole la precedente sanzione dal 100 al 200 per cento.
Fin qui non ci sarebbero particolari questioni, se non quella di individuare la nuova sanzione da confrontare con la vecchia (dichiarazione infedele dal 90 al 180% ovvero dichiarazione fraudolenta dal 135 al 270%). Pur volendo operare una scelta favorevole all’erario (in realtà occorrerebbe seguire l’opzione più favorevole al trasgressore) troverebbe applicazione per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 la sanzione precedente dal 100 al 200% più mite rispetto alla nuova dal 135 al 270 per cento.
Purtroppo però molti uffici, negli accertamenti degli ultimi mesi del 2019, hanno improvvisamente “scoperto” che la vecchia normativa prevedeva specifici criteri per la determinazione della sanzione (articolo 7 del decreto legislativo 472/1997)
In base a tale disposizione, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta tra l’altro dalla condotta dell’agente e dalla personalità del trasgressore desumibile dai suoi precedenti. In altre parole, l’ufficio può irrogare una sanzione di importo tra minimo e massimo edittale, senza attestarsi al minimo, in base alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore
A questo punto, alcuni uffici, in virtù di tale facoltà, hanno individuato la «vecchia sanzione», ma non dal 100 al 200%, bensì applicando anche la maggiorazione del 50 per cento. Il confronto è così operato tra il 150% (vecchia sanzione aggravata) e la nuova sanzione (135%), con la conseguenza che risulta più favorevole la nuova sanzione del 135 per cento.

