eparazione consensuale fa decadere dall’agevolazione prima casa. Con la risposta n. 80 di ieri l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è possibile fruire dell’agevolazione prima casa nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all’ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l’immobile per cui hanno fruito dell’agevolazione. In linea generale, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» (art. 19 della l. n. 74/1987). La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’ in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio. Tuttavia, la separazione consensuale «non può contenere patti di trasferimento patrimoniale». Di conseguenza, eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della procedura di separazione consensuale. Dunque, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all’art. 19 della l. n. 74/1987, volta a favorire gli atti e le convenzioni «che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio».

