tributi locali, non c’è scissione della notifica
Incorre nella maturazione del termine di decadenza prescritto ex lege 296/2006 l’avviso di accertamento per tributi locali, quali l’Imu, che il comune spedisca entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ma che pervenga al contribuente oltre quel termine, all’uopo rilevando solo la data di effettiva consegna, non operando alcuna scissione temporale ai fini della notifica. È il principio che si legge nella sentenza n. 993/02/2019 della Ctp di Taranto. Il collegio provinciale ha accolto il ricorso di un contribuente avverso l’avviso di accertamento Imu emesso dal comune in spregio al rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali che governano la pretesa esattiva locale. Dopo un rapido vaglio sulla idoneità della ricevuta di spedizione esibita dall’ente comunale a provare l’avvenuto invio dell’atto, pur volendo la stessa considerare a tutti gli effetti dimostrativa della notifica dell’atto, quest’ultimo, osservava la Commissione provinciale di Taranto, doveva comunque ritenersi tardivo. Tale convincimento cui perveniva il collegio era dovuto al fatto che i giudici affermavano che, proprio con riguardo agli avvisi di accertamento emessi e notificati dall’ente locale, questi ultimi conservano pur sempre natura di atti amministrativi che, se inviati direttamente dall’ente senza avvalersi del messo notificatore comunale, non producono alcun effetto di c.d. «scissione della notifica». L’atto, a parere del collegio, produce effetti sempre e solo nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario a nulla rilevando il momento in cui lo stesso viene consegnato all’agente postale o all’ufficiale giudiziario per la notifica. Affinché i termini di prescrizione siano rispettati per un valido inoltro dell’atto di accertamento, osserva la Ctp richiamando pedissequo precedente sul punto pronunciato dalla Ctp di Campobasso (sent. 310/2014), è essenziale che il provvedimento, ossia l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento, l’intimazione o simili, venga ricevuto dal contribuente a nulla rilevando il momento della spedizione. Nel caso di specie, l’accertamento del Comune era relativo all’annualità Imu 2012, e risultava spedito dall’ente nel dicembre 2017 ma effettivamente ricevuto dal contribuente soltanto nel gennaio 2018, quindi al di là del termine previsto dalla normativa di cui alla legge 296/2006. La commissione supportava la propria decisione anche richiamando all’uopo diverse pronunce di Cassazione tra cui Cass. n 4324/15, n. 23182/15, n. 1894/15, n. 4567/15, n. 26441/14, n. 22320/14, n. 6395/14.
Nicola Fuoco
La parte istante, depositava tempestivo ricorso (…) a questa Commissione con il quale impugnava l’avviso di accertamento emesso dal comune (…) per imposta Imu, annualità 2012 e per l’importo complessivo (…). Eccepiva l’intervenuta prescrizione-decadenza della pretesa esattiva. Il comune (…) si costituiva in giudizio, si oppone al ricorso e depositava documentazione.
Rigettata la richiesta di concessione della misura cautelare, alla udienza di merito, sentite le parti presenti e il Relatore, la Commissione riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione rileva che il ricorso è fondato e va accolto.
In disparte ogni considerazione sulla idoneità o meno della esibita distinta di spedizione a costituire rituale prova dell’avvenuto invio del plico contenente l’avviso di accertamento impugnato, la Commissione evidenzia che, anche a voler ritenere la stessa probante, parimenti la richiesta è tardiva.
La giurisprudenza, con indirizzo unanime, ha statuito, per gli avvisi di accertamento, che sono e restano atti amministrativi, ove notificati direttamente dagli Uffici Comunali senza avvalersi del tramite del messo notificatore comunale, non si verifica il principio della c.d. scissione della notifica.
Sul punto: «la notifica .. dell’atto amministrativo produce i suoi effetti sempre e comunque nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui è consegnato all’Ufficio postale o all’ufficiale giudiziario» (Ctp Taranto 2005/04/2018; Ctp Taranto 648/03/2017; Cfr. Cass 9841\10; Corte Costituzionale 477/10; Cass. 9303/12 Cass. 15671/11, Cass. 17644/08).
Ancor più di recente il principio è stato esaurientemente confermato da Ctp Campobasso 310\14, secondo cui: «Per interrompere il periodo prescrizionale è essenziale che il provvedimento amministrativo (ergo avviso accertamento, cartella esattoriale, intimazione pagamento e similari) venga ricevuto dal destinatario, a nulla rilevando il momento dell’invio «(In tal senso anche Cass. 4324/15; 23182/15; 1894\15, 4567/15; 26441/14; 22320/14; 6395/14, che ribadiscono il quieto principio).
Nella specie , l’avviso di accertamento risulta notificato direttamente dal Comune di Grottaglie il 30/12/2017 e consegnato al contribuente il 3/1/2018 e, quindi, oltre il termine prescrizionale-decadenziale di legge – legge 296/2016.
P.Q.M. La Commissione , definitivamente pronunciando, annulla l’atto impugnato.