Precompilata: la detraibilità della fattura da integrare a mano
Il salto tra i registri e le liquidazioni oggetto di un quesito a Telefisco
Le nuove specifiche tecniche relative al contenuto della fattura elettronica hanno l’evidente obiettivo di facilitare il passaggio da questo documento alla dichiarazione annuale.
Si tratta di una finalità condivisibile, per anticipare la comunicazione dal contribuente al fisco in prossimità del momento di effettuazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e non dopo molti mesi, per non dire più di un anno. Quando cioè i disonesti possono aver emesso fatture, che non parteciperanno ad una liquidazione periodica e che quindi non daranno luogo al versamento dell’imposta. Questo effetto è stato già valutato sull’ordine di un miliardo di euro.
Le bozze dei precompilati sono previste in primis per i registri fatture e acquisti, e qui l’unico problema è quello di accettare dai fornitori solo fatture pertinenti e soprattutto esatte.
Più complesso è il passaggio alle bozze delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale. L’elemento di maggior complessità riguarda il diritto di detrazione delle fatture di acquisto.
In primo luogo ci riferiamo ai casi della detrazione “pro-quota”, quando cioè il contenuto della fattura si riferisce a un acquisto utilizzato sia come privato, che come titolare di partita Iva (articolo 19, comma 4, legge Iva). La percentuale di detrazione non ha nulla a che vedere con l’entità del volume d’affari, ma deve essere calcolata secondo criteri oggettivi, come la superficie riscaldata rispetto al totale dell’alloggio per i numerosissimi soggetti di imposta, il cui ufficio è una stanza della casa.
Abbiamo poi i casi frequenti delle limitazioni al diritto di detrazione stabiliti dall’articolo 19-bis1, e tra questi il più rilevante riguarda l’acquisto, il leasing, i rifornimenti e le manutenzioni delle autovetture.
Queste fatture, come quelle di cui abbiamo parlato in precedenza, vengono annotate per intero nel registro degli acquisti, ma l’imponibile e l’imposta rilevanti per la liquidazione e la dichiarazione sono solo una percentuale dei dati di fattura. Passando alla dichiarazione annuale ricordiamo che solo gli imponibili e l’imposta detraibili partecipano ai primi quattordici codici del quadro VF, mentre l’imponibile non detraibile ex articolo 19-bis1 va indicato nel rigo VF19. Le istruzioni non dicono dove indicare la parte non detraibile ex articolo 19, comma 4: forse si può utilizzare il rigo VF20, dove comunque affluiscono altre fatture ad Iva totalmente indetraibile.
Il “salto” tra i registri e le liquidazioni o dichiarazioni conseguente alla mancata considerazione dell’indetraibilità o della detraibilità parziale aveva formato oggetto di un quesito all’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2020. La risposta è stata che il sistema non prende al momento in considerazione questo aspetto, di fondamentale importanza, e che spetterà al contribuente integrare il file delle bozze con questa rettifica.
Forse è ancora presto per chiedere una modifica della procedura: se vogliamo che il sistema sia automatizzato, e più affidabile anche per il fisco, occorre che il cliente possa inserire sin dall’inizio la percentuale di detraibilità della fattura d’acquisto.

