confiscabile la prima casa dell’imprenditore accusato di frode fiscale. A questa severa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8995 del 5 marzo 2020, ha respinto il ricorso di un manager precisando che l’abitazione è impignorabile dal fisco ma la restrizione non opera in caso di sequestro e confisca penali. L’uomo era finito nel mirino degli inquirenti per frode fiscale. Quindi era scattato il sequestro, fra l’altro sulla sua abitazione. Inutile il ricorso della difesa al Palazzaccio. Il legale ha paventato l’impignorabilità della prima casa.
La tesi dell’avvocato non è stata accolta. Infatti per gli Ermellini in questi casi trova applicazione l’articolo 52 del d.l. 69/2013. La disposizione in questione, si legge in sentenza, ha modificato il comma 1 dell’art. 76 (Espropriazione immobiliare) del dpr n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserito nella sezione IV (Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare) di tale testo normativo, nei seguenti termini: «Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del ministro peri lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente». Da tale formulazione letterale emerge, dice a chiare lettere la Cassazione, che il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la «prima casa», ma «l’unico immobile di proprietà dei debitore». Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di «prima casa», perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua prima casa.

