Prescrizione breve anche dopo la notifica

Pur a fronte della accertata e regolare notifica di cartelle di pagamento, spetta al giudice tributario valutare anche la eccezione di prescrizione delle pretese erariali portate dalle stesse, sollevata dal contribuente, dichiarandole prescritte se risultano effettivamente decorsi i 5 anni dalla loro notifica. Si tratta delle osservazioni ribadite dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 5382/16/2019. La Commissione regionale laziale si è allineata a quel sempre più consolidato orientamento che, oltre a confermare il termine di prescrizione quinquennale per le pretese erariali, come per esempio Irpef, portate da titoli esattoriali non oggetto di pronunce definitive, ha altresì riconfermato la necessità, pur a fronte di una regolare notifica di quei titoli, del successivo vaglio circa la maturazione o meno della prescrizione stessa. Tale necessità è stata anche più di recente ribadita dalla stessa Cassazione con l’ordinanza n. 3990 del 18 febbraio 2020 che ha riconosciuto al contribuente la possibilità di far valere la prescrizione del credito erariale maturata anche dopo la regolare notifica della cartella di pagamento. Nel caso trattato dalla commissione regionale laziale, l’Agenzia delle entrate-riscossione aveva proposto appello avverso la sentenza della Ctp romana che accoglieva il ricorso del contribuente stante la produzione dei documenti attestanti le notifiche avvenuta tardivamente in quella sede. Riprodotta quella documentazione in secondo grado, la Riscossione provava come in effetti le numerose cartelle opposte fossero state tutte notificate conformemente al disposto dell’art. 26 del dpr n. 602/73. Per quanto atteneva, invece, l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati da quelle cartelle, già sollevata dal contribuente in primo grado, i giudici, sulla scia dell’orientamento tracciato dalle Ss.uu. n. 23397/2016, non solo hanno confermato che il termine prescrizionale era rinvenibile in quello quinquennale, anche per crediti Irpef, ma si sono spinti a dichiarare prescritte quelle cartelle per cui il detto termine era effettivamente maturato anche a fronte e successivamente alla provata e regolare notifica delle stesse. Il giudice tributario regionale, quindi, si è pronunciato sulla eccezione di prescrizione maturata successivamente alla rituale notifica del titolo, dal quale erano decorsi ormai i cinque anni, dichiarando prescritte diverse cartelle tra quelle impugnate. Per le altre, invece, erano intervenuti atti interruttivi, pertanto, stante solo a ciò l’accoglimento dell’appello, le spese di lite venivano compensate.
Nicola Fuoco
Con ricorso in appello depositato il 3 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate Riscossione ha appellato la sentenza numero 8947 del 2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso del ricorrente signor S. A. e annullato una intimazione di pagamento notificata il 25 maggio 2017 e relativa a 46 cartelle di pagamento.(…)
Per quanto concerne la eccezione di prescrizione l’ufficio sostiene che si sono prodotti gli atti interruttivi e che comunque la prescrizione è quella ordinaria decennale.(…)
In secondo luogo per quanto concerne tutte le altre 23 cartelle di pagamento descritte dal numero 1 al numero 23 del punto 2 dei motivi contenuti nel ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate Riscossione, si rileva che tutte risultano regolarmente notificate come risulta dai documenti da 1 a 23 prodotti dall’Agenzia delle entrate in sede di appello.(…) Tutte le cartelle sono state notificate In conformità a quanto previsto dall’articolo 26 del dpr 29 settembre 1973 n. 602.(…)
In terzo luogo per quanto concerne la eccezione di prescrizione delle cartelle sollevata dal contribuente in primo grado, la Commissione ritiene che la prescrizione decorrente dalla debenza del tributo sino alla notifica della cartella, non possa più essere sollevata dal contribuente, in quanto tale eccezione doveva essere rilevata al momento della notifica della cartella stessa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 546 del 1992.
Al contrario per quanto concerne la prescrizione decorrente dalla notifica della cartella in poi, codesta Commissione ritiene di uniformarsi a quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni unite con sentenza numero 23397 del 2016, secondo la quale la prescrizione dei tributi non è decennale ma quella prevista per il tributo stesso e pertanto triennale o quinquennale a seconda del tributo. Tutti i tributi portati nelle cartelle di cui è causa si prescrivono in cinque anni (Irpef, Ici, canone Rai) a eccezione delle somme dovute per spese giudiziali che si prescrivono, come le sentenze passate in giudicato, in dieci anni.
Conseguentemente risultano prescritte le seguenti cartelle, per le quali sono decorsi i cinque anni: (…)
Nel merito l’intimazione di pagamento appellata andrà confermata per tutte le cartelle non prescritte e annullata per quanto concerne le otto cartelle prescritte come sopra evidenziate, dal n. 1 al n. 8. Le spese pari a euro 3 mila, vista la parziale soccombenza, vengono compensate al 50% (…)